Duro attacco all’Ordine: avvocato assolto dopo sei anni
Il TRIBUNALe: esercitò il suo diritto di critica
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istit..
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istituzione. Il giudice monocratico di Mantova Matteo Grimaldi ha sentenziato che Miraglia ha solo esercitato un diritto di critica, magari in modo pesante ma sicuramente in alcuni punti con un «nucleo di veridicità». La sentenza di assoluzione sarà discussa questa mattina al Consiglio dell’Ordine di Modena che deciderà se appellarsi oppure no. Il caso riguarda un articolo pubblicato sul nostro giornale il 24 gennaio dell’ormai lontano 2006 che commentava l’intenzione del Governo Prodi di abolire gli ordini professionali, «ormai – scriveva Miraglia – considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono , non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con una giustizia lentissima, discriminante e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi». L’altro passaggio del suo articolo nel quale l’Ordine ravvisava una chiara diffamazione diceva: «La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e sottostare spesso e volentieri a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici». «In quel periodo», stando all’espressione di Miraglia, era a capo dell’ordine modenese l’avvocato Picchioni che vide in queste affermazioni una ingiuria al suo operato e a quello del Consiglio. Scattò in seguito la denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Nel suo articolo Miraglia indicava come riferimento proprio l’ordine che in quei giorni stava rinnovando il vertice. Tuttavia, il giudice, pur riconoscendo «la gravità delle condotte attribuite» all’ordine, ritiene che Miraglia abbia di fatto esercitato un suo diritto di critica sancito da due articoli della Costituzione (51 e 21). Non solo: il magistrato rileva che la critica «in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica». Questo limite e l’assenza di attacchi o offese personali fanno sì che «risultino rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate un nucleo di veridicità».
Carlo Gregori
04 marzo 2013
No Comments