Corte di Appello di Milano, I Sez., 2/02/2004 (dep. 02/03/2005)

Corte di Appello di Milano, I Sez., 2/02/2004 (dep. 02/03/2005)

Corte di Appello di Milano, I Sez., 2/02/2004 (dep. 02/03/2005)
Pres. Mario Corbetta.
 
(Ecco la prima applicazione della sentenza delle Sezioni Unite sull’imputabilità.)
 
 
Il riscontro del disturbo della personalità “ Borderline” ben può integrare la fattispecie di cui all’articolo 89 del codice penale, essendo tale condizione sufficiente a scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e volere del reo, rendendo quindi applicabile la conseguente riduzione di pena legata alla presenza di un vizio di mente parziale nel momento del compimento del fatto reato.
Nel caso di specie l’imputato aveva ripetutamente posto in essere condotte di rapina e violenza sessuale a danno di diverse donne incontrate sui treni. La Corte di Appello di Milano, affrontando la questione circa la presenza o l’assenza di un vizio parziale di mente nella persona dell’asserito reo, questione risolta in primo grado positivamente dal consulente della difesa e negativamente da quello del PM, la cui tesi era poi stata fatta propria dal Tribunale, decide di rinnovare parzialmente il dibattimento, disponendo una perizia di ufficio. Sarà quest’ultima a far propendere il Collegio di secondo grado circa il riscontro della presenza di un disturbo di personalità sufficiente ad integrare la fattispecie di vizio parziale di mente di cui all’articolo 89 del codice penale. Si legge infatti nella perizia dello psichiatra nominato dai Giudici di Appello come: “.. La presenza all’atto delle rapine e degli stupri di un sentimento della realtà alterato può essere ad esempio desunto dalle affermazioni del periziato di avere usato violenza soltanto sulle vittime che gli sembravano prima dell’aggressione più felici e spensierate, perché gli sembrava una provocazione nei suoi confronti, arrivando quindi ad attribuire a uno stimolo neutro un significato autoriferito a contenuto evidentemente persecutorio. Anche in quelle circostanze, tuttavia, l’imputato non evidenziava una totale perdita dell’esame di realtà, preoccupandosi immediatamente del benessere delle proprie vittime con comportamenti “accuditivi” per lui potenzialmente e, infine, fattivamente, rischiosi; rimaneva sempre consapevole del valore negativo delle proprie azioni ma non era in grado di autodeterminarsi efficacemente per una riduzione della volizione, conseguenza della rabbia e impulsività “borderline” allora incrementate dall’angosciosa distruttività che gli veniva dall’incapacità di elaborare la perdita e l’abbandono.
Queste considerazioni mi fanno quindi ritenere che il periziato si trovasse allora in una condizione di vizio parziale di mente”.
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