Deposito degli atti processuali tramite posta
Deposito degli atti processuali tramite posta
Con la pronuncia in data 04.03.2009 n. 5160 delle sezioni unite la Cassazione legittima il deposito di atti inviati tramite posta e non depositati direttamente presso la cancelleria. Poiché la pronuncia deriva dall’analisi di un processo celebrato dinanzi al Giudice di Pace, e la Cassazione fonda le proprie argomentazioni anche rilevando la maggiore semplicità e celerità del processo dinanzi a detto Giudice, appare quanto mai opportuno procedere ad alcune riflessioni immediate.
Innanzitutto va posta in rilievo l’osservazione della Corte in ordine alla natura del deposito degli atti; essi non sono atti frutto di volizione autonoma del soggetto che li ha prodotti e, pertanto, l’operazione del deposito può essere affidata anche a soggetti terzi (nuncius). In concreto, effettivamente, gli atti vengono materialmente consegnati in cancelleria da addetti agli studi legali o altri incaricati di enti di servizio.
In secondo luogo la Corte sottolinea che l’atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi effetto, dovendosi semmai prestare attenzione al momento in cui tali effetti possono dirsi compiuti. Gli atti pervenuti per posta, pertanto, non potranno mai essere dichiarati inesistenti.
In terzo luogo la nullità consegue direttamente da una norma che la preveda esplicitamente e detta norma non esiste per gli atti inviati tramite posta; si può parlare di irregolarità ma non di nullità.
Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è la concreta presa di contatto fra la parte, nonchè l’espressione della difesa della sua posizione processuale, e l’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la trattazione di qualcosa che la riguarda. Il raggiungimento di tale scopo costituisce il presupposto per l’accettazione del deposito dell’atto inviato.
Con la detta pronuncia la Cassazione sembra distinguere una forma di deposito “tipico” da un deposito “atipico”.
Il deposito tipico è quello esplicitamente previsto dalla normativa di rito, con la consegna personale allo sportello della cancelleria. Normalmente in simili situazioni, alla presentazione dell’atto da depositare, il cancelliere preleva il fascicolo di pertinenza, verifica la natura dell’atto da depositare, la sua provenienza, la sua correttezza rituale, appone il timbro di depositato e inserisce l’atto nel fascicolo.
Il deposito atipico dovrebbe essere individuato nell’invio degli atti tramite servizio postale, così come ammesso fin d’ora solo per taluni settori di giurisdizione, o in forza di espresse norme di legge o a seguito di pronunce della Corte costituzionale.
La sentenza de quo sembra voler elevare a rango di norma ordinaria ciò che fino ad ora era l’eccezione, ritenendo non giustificata una disparità di trattamento in ragione della materia o del rito applicato.
Poiché la stessa Cassazione ammette che il deposito tramite posta avviene al di fuori della previsione normativa, occorre porsi il problema degli effetti di tale forma di deposito atipico e determinare alcun conseguenze.
1. il tempo del deposito: sarà quello attribuito dal cancelliere, e non soltanto dall’ufficio, al momento della ricezione dell’atto. Nelle sedi giudiziarie di particolari dimensioni, infatti, è presumibile che l’atto pervenga presso un ufficio posta e che solo in una fase successiva venga trasmesso al cancelliere competente per la natura dell’atto o per il riferimento al procedimento in corso. Non potrà essere considerata la data di spedizione, in assenza del quadro normativo di riferimento; ne deriva che il tempo tecnico del trasporto e consegna del plico resta a totale carico del mittente, con tutte le conseguenze relative (incluso il rischio dello smarrimento o del deterioramento). Resta, pertanto, una differenza di trattamento con il deposito diretto, nonché con gli atti soggetti a notifica (per i quali vale la data di richiesta della notifica e non quella dell’effettivo recapito).
2. La modalità del deposito: la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all’atto del ricevimento (con oneri aggiuntivi inimmaginabili, nella già precaria situazione del personale amministrativo).
3. L’inserimento nel fascicolo: la cancelleria sarà onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare inserimento nei fascicoli di competenza: ciò comporterà l’esame dell’atto, il rinvenimento degli estremi del procedimento, l’inserimento nel fascicolo qualora si tratti di atto correttamente formato e previsto dal codice di rito.
4. La verifica dell’atto: le ipotesi che si possono formulare nell’immediato sono due. Nel primo caso la cancelleria dovrà verificare la provenienza dell’atto, la data, la certezza della riconducibilità ad un soggetto legittimato, per poi apporre il timbro di depositato e inserire l’atto nel fascicolo. Nel secondo caso la cancelleria si limiterà all’inserimento nel fascicolo, dopo aver apposto il timbro di deposito, lasciando al Giudice ogni determinazione sulla idoneità e completezza dell’atto, con la decisione se ammettere il deposito oppure no.
5. Atti non previsti dal rito e documenti: occorre determinare quale debba essere il comportamento da tenere in caso di inoltro di atti di trattazione non corrispondenti ad un modello di rito o di semplice trasmissione di documenti. La soluzione più immediata potrebbe essere quella dell’apposizione del timbro di ricevimento e la trasmissione al Giudice per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ammissione o meno. Ciò determinerebbe una particolare complicazione delle attività del Giudice, con provvedimenti fuori udienza e relative comunicazioni.
6. I mezzi di trasmissione: nel menzionare lo strumento di inoltro “a mezzo posta” la Cassazione dimentica di considerare che, al momento attuale, con il detto termine non si può identificare soltanto lo strumento di trasmissione cartacea. Anche la riforma del codice di rito (ed altresì i progetti sul processo telematico) legittimano la posta elettronica e il fax.
La dottrina ha già avuto modo di sollevare alcune perplessità su detti strumenti, anche se limitatamente alla materia delle notificazioni e comunicazioni (si veda in proposito il contributo di autori vari in Foro it. 2005, parte V, pagg. 89 e segg.).
In tema di posta elettronica si ritiene che le perplessità possano essere superate dalla cosiddetta posta certificata. Tuttavia sarebbe necessario, a tutela anche dei diritti del mittente, che l’ufficio giudiziario confermasse il ricevimento del messaggio al momento della sua apertura; ciò si perfezionerebbe contestualmente alla lettura del messaggio, obbligando quindi l’ufficio a successive comunicazioni in caso di irregolarità o inammissibilità del deposito.
Resta da considerare che a tale struttura di corrispondenza certificata dovrebbe essere aggiunta la particolarità della firma digitale, che permette la sicura attribuzione della provenienza ad un soggetto identificato e munito di certificato.
L’ottenimento della firma digitale prevede: una procedura di iscrizione e legittimazione, il rilascio di un certificato con durata limitata e rinnovabile, costi annuali di esercizio, la necessità di ricorrere a strumenti informatici non comuni (lettore di smart card, potenza del processore, RAM, collegamento ADSL). Verosimilmente tutto ciò limiterà l’accesso ai soli studi professionali o comunque causerà un accessibilità non facile e non economica per la generalità dei cittadini. Ciò riproduce una disparità effettiva difficile da giustificare, rispetto alle premesse.
Quanto al fax sono già state sollevare incertezze rispetto alla provenienza, alla data certa, alla funzionalità certificata degli apparecchi di ricevimento, alla autenticità delle firme; anche in tal caso, comunque, la cancelleria verrebbe caricata di nuovi oneri di accertamento del deposito, con conseguenze difficili in caso di atti in scadenza, di assenza di personale, di panne elettroniche o telefoniche.
Non basta una sentenza, per quanto autorevole, ad eliminare i problemi di strutture e di personale nell’ambito dell’attività giudiziaria.
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