Le domande “tendenziose” possono indurre

Le domande “tendenziose” possono indurre

Le domande “tendenziose” possono indurre

il bambino ad assecondare l’interlocutore

 
La sentenza  della Cassazione – che certamente sarà accolta con grande favore sia dagli operatori forensi sia dagli scienziati di psicologia dello sviluppo e forense – recepisce in modo puntuale alcune delle più aggiornate risultanze della ricerca in materia che già avevano ispirato alcune linee guida di neuropsichiatri infantili (Sinpia), di psicologi giuridici (Aipg) e di un gruppo di autorevoli giuristi, psicologi e criminologi (Carta di Noto del 1996 e aggiornata nel 2002). In questa sentenza prosegue il cammino della “scientificizzazione” della giurisprudenza nel riconoscere che il libero convincimento e le cosiddette massime di esperienza trovano un limite nei risultati scientifici.
Così è stato in tema di nesso di causalità nel reato omissivo improprio (sezioni Unite, 11 settembre 2002 n, 22, Franzese) sull’utilizzo di «massime di esperienza, enunciati di leggi biologiche, chimiche o neurologiche di natura statistica ed anche la più accreditata letteratura scientifica del momento storico» quando esse portano a un «ragionevole dubbio, fondato su specifici elementi che, in base all’evidenza disponibile, lo avvalorino nel caso concreto», Così è stato anche in una sentenza in tema di imputabilità (sezioni Unite, 25 gennaio 2005 n, 916.1), che afferma che alla scienza «il giudice non può in ogni caso rinunciare – pena l’impossibilità stessa di esprimere un qualsiasi giudizio e, (,,,), non può che fare riferimento alle acquisizioni scientifiche che, per un verso, siano quelle più aggiornate e, per altro verso, siano quelle più generalmente accolte, più condivise, finendo con il costituire generalizzata (anche se non unica, unanime) prassi applicativa dei relativi protocolli scientifici».
I principi che si possono evincere da questa sentenza sono chiari, espliciti e di immediata applicabilità.
 

Lo stress è sintomo aspecifico

di abuso perché emerge

anche in assenza di violenze

e non si può annoverare

tra gli indizi di «traumatizzazione»

La valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni del minore come compito di esclusiva pertinenza del giudice e indelegabile al perito
I giudici di merito avevano affidato al perito l’incarico di valutare l’attendibilità del bambino e non avevano preso in considerazione le differenti conclusioni del consulente tecnico della difesa. La sentenza stabilisce che tale compito non è delegabile all’esperto, recependo in modo chiaro quanto afferma l’articolo 2 della Carta di Noto circa la differenza tra la «valutazione psicologica» e «l’accertamento dei fatti per cui si procede». Lo psicologo non può mai sostituirsi al giudice nel valutare, ma deve semmai fornirgli strumenti concettuali e criteri inferenziali per decidere. La perizia deve essere intesa come strumento per accertare il grado di sviluppo psichico del minore, la sua capacità di comprendere i fatti e rievocarli in modo utile e corretto, senza trascurare l’esame di tutti quegli elementi che possono influire sulla sua capacità di testimoniare correttamente quali le sue condizioni emozionali, le dinamiche familiari e le modalità con cui il bambino ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone.
Per attendibilità si intende affidabilità, ripetibilità e validità, applicabili sia al soggetto testimone, sia alla sua testimonianza. Affidabilità e ripetibilità significano che il testimone e la sua testimonianza tendono a produrre risultati simili, costanti e tendenzialmente coerenti in circostanze diverse nel tempo, nello spazio sociale e in rapporto a intervistatori diversi che utilizzano i medesimi metodi di indagine. Validità significa, essenzialmente, grado di corrispondenza tra ciò che viene affermato e la realtà fattuale a cui le affermazioni si riferiscono. La valutazione psicologica dell’attendibilità non può giungere a pronunciarsi in modo certo sulla validità, perché non può svolgere riscontri sulla realtà fattuale, ma solo fornire un contributo parziale in questo senso. Il contributo consulenziale è più specifico, con riguardo agli aspetti di affidabilità e ripetibilità. Nella letteratura specialistica l’attendibilità si articola in due distinte dimensioni valutative:
1.       la competenza, o capacità di rappresentarsi correttamente la realtà e di riferirla (ovvero di rendere la testimonianza), che attiene alle funzioni psichiche di base (capacità e competenze di percezione, memoria, riconoscimento di persone, coerenza e continuità del pensiero, condizioni dell’affettività e della capacità di relazione, presenza di eventuali disturbi psicopatologici) e perciò all’accuratezza;
2.       la credibilità clinica, che si riferisce, invece, alle eventuali influenze motivazionali e suggestive che possono avere agito, esplicitamente o implicitamente, esternamente o internamente, nel soggetto testimone e/o sulla testimonianza oggettivata.
False memorie e suggestionabilità

  
 
Un metro di valutazione
(Cassazione sezione III penale,
sentenza 6 dicenbre 1995 – 31 gennaio 1996 n.1040)
 
La cosiddetta validation o gradualità delle accuse – tecnica d’indagine psicologica secondo cui le vittime degli abusi graduerebbero le loro accuse da quelle meno gravi a quelle più gravi – è soltanto un metro di valutazione che non ha nessuna valenza di certezza scientifica e che può, in taluni casi, costituire, in un quadro probatorio completo e certo, chiave di interpretazione delle difficoltà delle vittime delle violenze nel rivelare le vicende più riservate. Esso, però, non è applicabile sempre e comunque, da un lato non è sostitutivo della prova e, dall’altro, non assume rilievo in casi – come quello nella specie – in cui sussistano motivi di sospetto.
  
 
 
 
 
L’uso proficuo
dell’indagine psicologica
(Cassazione, sezione III penale,
sentenza 26 maggio 2003 n. 22935)
 
La valutazione del contenuto della dichiarazione del minore – parte offesa – in materia di reati sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, deve contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a esporre le vicende in modo utile ed esatto; della sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne. Proficuo e l’uso dell’indagine psicologica, che concerne due aspetti fondamentali l’attitudine del bambino a testimoniare, sotto il profilo intellettivo e affettivo, e la sua credibilità. Il primo consiste nell’accertamento della sua capacità di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa, da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che regolano le sue relazioni con il mondo esterno, alla qualità e natura del rapporti familiari. Il secondo – da tenere distinto dall’attendibilità della prova, che rientra nel compiti esclusivi del giudice – è diretto a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in maniera da selezionare sincerità, travisamento dei fatti e menzogna. In ogni caso bisogna evitare ogni trauma ulteriore, non strettamente e assolutamente indispensabile.

Risulta particolarmente importante la valutazione della credibilità clinica di quest’ultima, ovvero della narrazione prodotta dal bambino. In altri termini. può benissimo avvenire, e molto spesso avviene, che un soggetto “competente” e “credibile” possa produrre un racconto “non credibile”, sulla base di meccanismi che una abbondantissima letteratura scientifica ha più volte descritto ed evidenziato.
La valutazione degli indizi di un abuso sessuale
Lo stress è sintomo aspecifico di abuso sessuale, perché è scientificamente dimostrato che emerge anche in bambini non abusati e non può essere annoverato tra gli indizi di “traumatizzazione sessuale”. La Corte recepisce il principio secondo cui (si vedano “Linee guida sinopia”) non esiste una sindrome clinica “caratteristica” e identificabile legata specificamente all’abuso sessuale. I disturbi psichici a esso legati. che compaiono peraltro incostantemente e in funzione dei fattori di rischio presenti e delle modalità (durata, intensità) con cui l’abuso è stato compiuto, possono corrispondere a un ampio repertorio di risposte comportamentali comune anche ad altre condizioni cliniche (principio di equifinalità). Non esistono indici comportamentali ed emotivi patognomonici di abuso sessuale: in un’elevata percentuale di casi non si manifestano condotte problematiche. L’impatto di un abuso sessuale può variare qualitativamente e quantitativamente in funzione di variabili particolari. Inoltre, in letteratura non esistono pareri concordi e studi che dimostrino l’esclusività di una o più condotte come criterio diagnostico. Questi indici possono essere riscontrati anche in minori che hanno subito traumi o stress familiari/ambientali di natura non sessuale. È quindi necessaria una particolare cautela prima di identificare un comportamento come possibile “indicatore” di una condizione di abuso.
Non è mai possibile concludere per una “compatibilità” dell’abuso sessuale sulla base della presenza di uno o più sintomi. L’articolo 9 della Carta di Noto fa obbligo all’esperto di avvisare che le attuali conoscenze in materia non consentono di individuare dei nessi di compatibilità o incompatibilità tra sintomi di disagio e supposti eventi traumatici. Inoltre l’esperto non deve esprimere sul punto della compatibilità né pareri né formulare alcuna conclusione.
Una medesima costellazione sintomatica può infatti essere determinata da differenti cause. Una medesima situazione stressogena può determinare in soggetti diversi – anche grazie alla presenza di diversi fattori di resilienza o protezione personali o ambientali – risposte psicologiche e comportamentali affatto simili. L’articolo n. 8 della Carta di Noto che è stato recepito dalla Corte segnala che i sintomi di disagio che il minore manifesta possono infatti derivare da conflittualità familiare o da altre cause.
In dottrina vi sono contrasti sulla linea di confine tra il sintomo – o indice di disagio – e la normalità. L’impiego di test o strumenti “clinici” per diagnosticare l’abuso non è utilizzabile, sebbene sia utile all’esperto per interagire con il bambino e formulare ipotesi interpretative e diagnostiche.
In particolare, non sono utilizzabili per la valutazione di abuso sessuale (si vedano «Linee guida Sinopia») i test psicologici proiettivi (disegno tematico, Rorschach, Cat e Tal, FaI, Blackv, Favole della Duss etc.) in quanto la psicologia sperimentale ha dimostrato che non vi sono significative differenze tra minori sessualmente abusati e quelli che non lo sono, e gli elementi clinici che se ne ricavano sono correlabili a molte condizioni generali di stress e trauma indipendenti dall’abuso.
Anche l’uso del disegno come tecnica per evidenziare vissuti sessuali traumatici o maltrattamenti ha fornito risultati molto dubbi.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
♠ La complessità
Dei comportamenti
(Cassazione, sezione III penale, sentenza 3 ottobre 1997 n. 8962)
La testimonianza del minore deve passare anche attraverso l’esame dell’atteggiamento psicologico dello stesso con riferimento alla complessità tutta particolare del comportamenti umani attinenti alla sfera sessuale di una giovane vittima, in cui interagiscono molteplici fattori, correlati o meno con l’età, del quali occorre stabilire l’incidenza in concreto, come è stato effettuato nell’impugnata sentenza. Infatti la valutazione del contenuto della dichiarazione del minore in materia di abusi sessuali, in considerazione delle complesse implicazioni che la materia stessa comporta, non può non contenere un esame dell’attitudine psicofisica del teste a riferire in materia utile ed esatta sulla specifica materia e sulla sua posizione psicologica rispetto al contesto delle situazioni interne ed esterne, sicché, superando vecchie tecniche di indagine e valutazione, in questo campo è invalso l’uso di un’indagine psicologica, che involge due aspetti fondamentali: l’attitudine del bambino, in termini intellettivi e affettivi, a testimoniare e la credibilità del minore.Il primo si sostanzia nell’accertamento della sua capacita di recepire le informazioni, di raccordarle con altre, di ricordarle e di esprimerle in una visione complessa da considerare in relazione all’età, alle condizioni emozionali, che modulano le sue relazioni con il mondo esterno, nonché alla qualità e alla natura delle dinamiche familiari.
Il secondo, invece, da distinguersi rispetto all’attendibilità della prova, la cui valutazione resta compito esclusivo del giudice, mira a esaminare il modo in cui la giovane vittima ha vissuto e ha rielaborato la vicenda in guisa da indurla muoversi tra i termini della sincerità, del travisamento dei fatti o della menzogna.
 

Imprescindibilità dell’esame delle dinamiche familiari per escludere contesti suggestivi
La Corte recepisce la necessità di considerare le “dinamiche parentali” per accuse di abuso sessuale rivolte all’interno del nucleo familiare in contesti di separazione coniugale, casi in cui la dichiarazione del bambino può essere influenzata strumentalmente da uno dei due genitori contro l’altro.
Si tratta della sindrome da alienazione parentale (Pas), patologia relazionale identificata dallo psichiatra Richard Gardner, che può presentarsi nelle situazioni di separazione e divorzio conflittuali. In tali contesti il minore, perché “programmato” in questo senso da uno dei due genitori – solitamente quello affidatario – mette in atto una campagna di denigrazione del tutto ingiustificata nei confronti dell’altro genitore fino ad arrivare, nei casi più gravi, a formulare nei suoi confronti false accuse di abuso sessuale.
La sentenza sottolinea poi, con sofisticata intelligenza, che quando le dichiarazioni accusatorie del minore vengono valutate come non attendibili e non corrispondenti a una verità storica, questo non significa automaticamente che il bambino abbia «architettato un consapevole mendacio» o che «abbia ripetuto una trama narrativa calunniosa da altri predisposta», Vi è infatti la possibilità che le accuse siano sorte non come espressione di una deliberata volontà del bambino (o di qualcun altro, ipotesi comunque da verificare) di accusare falsamente il presunto colpevole, bensì a causa di un grave fraintendimento della realtà.
In questi casi, certamente più difficili da diagnosticare, le accuse di abuso sessuale sono il risultato di una costruzione narrativa che poggia sul fraintendimento iniziale, amplificato dai successivi scambi comunicativi tra il bambino e le varie figure adulte che lo interrogano. Chi interagisce con il minore avendo nella mente – a causa di una comunicazione ambigua e passibile di più interpretazioni – la terribile paura che questo possa essere stato oggetto di molestie sessuali, può facilmente credere di essere solo il depositario del racconto del bambino, mentre in realtà può partecipare inconsapevolmente alla costruzione del cosiddetto fattoide, ovvero a una realtà costruita dal linguaggio, una realtà che ha l’apparenza del fatto senza però esserlo.
Il fraintendimento può sorgere sulla base di una comunicazione del bambino di per sé neutra che può però assumere significati anche molto gravi a seconda della declinazione contestuale di quanto riferito, Si pensi a esempio all’affermazione di aver visto il padre nudo. È evidente che questa affermazione può indicare situazioni molto differenti tra loro: il minore in questione può accidentalmente aver visto l’organo genitale del genitore (sotto la doccia, mentre si stava cambiando) oppure può averlo visto perché questo ha deliberatamente coinvolto il figlio in attività di carattere sessuale, Ecco che, se chi riceve questo tipo di comunicazione ipotizza – verosimilmente con molto timore e angoscia – il secondo scenario, potrà inavvertitamente e inconsapevolmente indirizzare il racconto del minore verso la costruzione di un racconto di abuso.

  
 
 
 
 
 
 
 
♠ Nozioni di carattere tecnico
(Cassazione, sez. IV penale, sentenza 8 giugno – 29 settembre 2006 n.32281)
 
Per attribuire significato univoco alle dichiarazioni di un bambino di tenera età, mai direttamente assunte nel processo, ma in esso introdotte attraverso la testimonianza della madre e della sua consulente psicologa su quanto loro riferito dal bambino stesso, stante delicatezza e difficoltà di pervenire a risultati sicuri, che come ovvio, sono tanto maggiori quando si tratta di bambini in tenera età la cui personalità non è ancora formata e la capacità espressiva è limitata, rendono legittima l’assunzione della testimonianza dell’esperto in materia di testimonianza infantile, che possa fornire al giudice le nozioni di carattere tecnico attinenti alle metodologie da applicare nell’esame del minore vittima di abuso sessuale suscettibili di condurre, attraverso una più pertinente valutazione tecnico scientifica, a un inquadramento della vicenda più coerente con le risultanze processuali.L’obbligo di documentazione integrale delle dichiarazioni rese da un minore vittima di abuso sessuale rappresenta una indubbia garanzia di genuinità della prova e risulta imposto dal nostro codice di rito, in modo che può ritenersi che tale modalità sia espressione dì una tecnica maggiormente affidabile non solo dal punto di vista della protezione del minore abusato ma anche sotto il profilo dell’accertamento del fatti penalmente rilevanti.
Il mancato rispetto della tecnica di documentazione rappresenta un vizio metodologico dell’assunzione della prova, che non può essere controllata, e della cui affidabilità può essere lecito dubitare non diversamente da quanto potrebbe verificarsi allorché, per mera ipotesi si dimostrasse che le impronte digitali da cui dipende la responsabilità dell’imputato sono state rilevate con modalità tali da non assicura la sicurezza del risultato.
 
 ♠ Distorsioni dei ricordi
(Cassazione, sezione III penale, sentenza 2 luglio 10 ottobre 2003 n.38623)
Compulsando un bambino con metodi suggestivi o con inopportune domande implicanti la risposta, o comunque, con interventi esterni non adeguati si osserva come sia possibile ottenere informazioni non corrispondenti alla realtà sino a creare nell’interrogato una distorsione dei ricordi o impiantare falsi ricordi autobiografici. 

Come spiega la sentenza, un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare da parte di persone che hanno una influenza su di lui – e ogni adulto è per il bambino un soggetto autorevole – tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda. La letteratura scientifica è concorde nel ritenere che anche i bambini molto piccoli possono essere dei buoni testimoni se lasciati liberi di riferire ciò che ricordano spontaneamente o se interrogati in maniera non suggestiva. Al contrario, quando il bambino viene interrogato attraverso l’impiego di domande inducenti e suggestive tende a conformarsi all’aspettativa del suo interlocutore distorcendo il contenuto della sua testimonianza.
La suggestionabilità è tanto maggiore tanto più il bambino è piccolo e lo stesso vale per la tendenza ad adeguarsi alle aspettative dell’interlocutore. Deve essere precisato che in questi casi le aspettative coincidono non con ciò che l’interlocutore pensa o spera di trovare, bensì con ciò che teme sia successo. Purtroppo, molto spesso chi interroga i bambini – anche quando si tratta di professionisti – ignora o dimentica che tutte le domande contengono delle premesse che queste vengono implicitamente comunicate al minore ed è precisamente in questo modo che al bambino vengono trasmesse le paure e le informazioni che poi utilizza per assecondare l’aspettativa dell’interlocutore. Come scrive la sentenza «l’adulto crede di chiedere per sapere, mentre in realtà trasmette al bambino una informazione su ciò che ritiene sia successo» .
Il circolo vizioso del fraintendimento viene infine suggellato dall’instillarsi nella mente del minore una falsa memoria autobiografica rispetto a quanto accaduto, per cui il bambino inizia a ritenere vero un fatto in realtà mai accaduto. I più importanti studiosi della memoria, tra cui l’italiana Giuliana Mazzoni, insegnano che gli adulti «raccontano ricordando», mentre i bambini «ricordano raccontando».
Ne segue che il bambino raccontando l’esperienza ne costruisce in memoria un corrispettivo ricordo, e se nel raccontarlo inserisce informazioni errate adeguandosi alle aspettative dell’interlocutore egli costruirà nella sua mente un corrispondente falso ricordo autobiografico, rendendo di fatto impossibile stabilire a posteriori accertare la verità storica.
Giuliana Mazzoni e Elizabeth Loftus, studiose della memoria, hanno dimostrato che è possibile instillare false memorie autobiografiche anche relative a episodi traumatici in realtà mai accaduti, come ad esempio l’aver subito un attacco fisico da parte di un animale. Hanno altresì dimostrato che è pressoché impossibile distinguere tra un vero e un falso ricordo sulla base del ricordo in sé (ad esempio attraverso l’esame della quantità o della tipologia di dettagli) o delle emozioni a esso associate. Anche una falsa memoria autobiografica può infatti suscitare nel soggetto emozioni coerenti (perché queste – paradossalmente – sono di fatto genuine) con il ricordo in sé.
Coerentemente, la sentenza conclude indicando la necessità di vagliare con estrema attenzione le primissime dichiarazioni spontanee dei minori essendo queste maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento.

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P.S.
Le sentenze e le esplicazioni dell’Avv. Prof. Guglielmo Gulotta sopra riportati sostanziano principi fondamentali che da tempo si attendevano per riportare i processi di abusi sessuali sui minori entro i propri alvei di competenza, precisando quanto segue:
1.      la compatibilità e l’attendibilità delle dichiarazioni del minore sono di esclusiva competenza del Giudice;
2.      il Perito deve solo precisare quale sia lo sviluppo psichico del minore, le sue capacità di comprendere i fatti e di rievocarli in modo utile, indicando quali siano le sue condizioni emozionali, indagare sulle dinamiche parentali e riferire come ha percepito e vissuto gli episodi per cui è testimone;
3.      la risposta allo stress è aspecifica per cui le stesse reazioni emotive e comportamentali possono derivare sia dall’abuso sessuale, dal conflitto genitoriale, da entrambi i fattori o per altre cause;
4.      è dimostrato scientificamente che un bambino, quando è incoraggiato o sollecitato a raccontare, da parte di persone che hanno una influenza su di lui tende a fornire la risposta compiacente che l’interrogante si attende e che dipende, quasi sempre, dalla formulazione della domanda;
5.      gli studiosi della memoria insegnano che gli adulti “raccontano ricordando” mentre i bambini “ricordano raccontando”;
6.      solo le primissime dichiarazioni spontanee sono quelle maggiormente attendibili perché non “inquinate” da interventi esterni che alterano la memoria dell’evento;
7.      è divieto demandare all’esperto la valutazione della compatibilità e dell’attendibilità del minore.
La Corte ha posto finalmente dei precisi cardini traendo in merito alla valutazione delle dichiarazioni dei minori che saranno certamente di aiuto sia all’accusa, sia alla difesa per un’autentica tutela.
Ciò peraltro dimostra che la battaglia che il Centro documentazione sui falsi abusi conduce quotidianamente trova giustificazione nel contenuto di questa sentenza e i tecnici della psiche dovranno prendere coscienza del loro ruolo, senza prevaricare le competenze altrui e indurre psicosi e ansie emotive nei genitori per sintomi che per loro natura sono aspecifici, e i Giudici non potranno demandare, nel conferire l’incarico, le loro responsabilità ai periti.
Siamo altresì consapevoli che la strada da percorrere per una vera tutela dei minori e delle persone innocenti sarà ancora lunga e tortuosa per le resistenze che si incontreranno lungo il cammino che ci siamo preposti, ma comunque fiduciosi che qualcosa sta cambiando.

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