21 Marzo 2022
Il 24 luglio 2019 è apparso sul Foglio l’articolo intitolato “Come ti plasmo il giudice antiabusi. Indagine sul CISMAI, che insegna la sua ideologia inquisitoria perfino al Csm”, a firma di Ermes Antonucci. Nel suo pezzo, il giornalista sottolinea la dubbia natura etica della dottrina seguita e promossa dal CISMAI e mette in discussione il suo ruolo di consulente e formatore dei magistrati, dimostrando quanto si siano radicate pratiche prive di riconoscimento scientifico e assai dannose per la salute psichica dei bambini. Per questo motivo, il CISMAI ha querelato Antonucci e il direttore del Foglio, Claudio Cerasa, i quali, tuttavia, non sono stati riconosciuti dal GIP colpevoli di reato.
Per capire meglio la gravità della vicenda, è bene spiegare innanzitutto che cosa si intende quando si parla di CISMAI. Riprendendo quanto scritto sulla pagina web dedicata, il Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia è un’associazione nazionale (più di 100 centri e quasi 200 soci individuali in tutta Italia) con l’obiettivo primario di “costituire una sede permanente di carattere culturale e formativo nell’ambito delle problematiche inerenti le attività di prevenzione e trattamento della violenza contro i minori, con particolare riguardo all’abuso intrafamiliare” (art. 1 del rispettivo Statuto). In virtù della sua missione, realizzata inizialmente attraverso lo scambio, il confronto e la rielaborazione delle esperienze professionali al fine di trarne linee guida sul piano scientifico-operativo, nel 2017 ha ricevuto il riconoscimento di società scientifica (DM 2/8/2017), così da poter istituire un comitato ufficiale dedicato alla valutazione e alla promozione delle metodologie sperimentate. Tra i membri del coordinamento si segnala la presenza della ONLUS Hansel e Gretel, il cui fondatore è Claudio Foti, lo psicoterapeuta condannato a quattro anni di reclusione nel corso delle indagini sul sistema di affidi illeciti messo in piedi a Bibbiano. Lo stesso Foti, inoltre, partecipava in prima persona alle attività formative organizzate dal CISMAI, in qualità di relatore in incontri di studio promossi dal Csm nell’ambito di un programma di formazione per i magistrati. Nel suo articolo, Ermes Antonucci mette in discussione la metodologia messa in pratica dagli esperti dell’organizzazione, sottolineando come questa non seguisse le linee guida della Carta di Noto, ma fosse stata elaborata da una commissione interna alla stessa associazione, senza alcuna approvazione ufficiale della comunità scientifica. Nello specifico, alla base delle teorie elaborate dagli esperti del CISMAI vi sarebbe la convinzione che l’abuso di minori sia un fenomeno ampiamente diffuso, ma in gran parte “sommerso”. Per questo motivo, non bisogna fidarsi semplicemente delle dichiarazioni degli adulti, ma è necessario andare a cercare tracce del maltrattamento nel minore, anche senza che sia lui stesso a rivelarlo, attraverso un approccio empatico da parte degli psicoterapeuti. Antonucci sottolinea la problematicità di questo modo di procedere, mettendo in evidenza i numerosi processi per presunti abusi, conclusisi spesso con “clamorose assoluzioni”, benché le perizie svolte dai rappresentanti del CISMAI sostenessero chiaramente la presenza di maltrattamenti. In particolare, si ricordano il processo per i presunti riti satanici svolti nella bassa modenese e il caso di Bibbiano, nonché una serie di abusi non comprovati in provincia di Salerno. Le indagini dimostrano che, in tutti questi casi, gli operatori avrebbero fatto emergere nei bambini coinvolti ricordi di fatti probabilmente non avvenuti, attraverso domande “guidate, incalzanti, confusive e suggestive” (come riporta il giudice in una delle sentenze riguardanti i processi di Salerno). Benché Foti abbia ripetuto più volte, nei suoi convegni, che è impossibile suscitare il ricordo di qualcosa non realmente avvenuto, sostenendo che ogni pur vaga reminiscenza è necessariamente collegata a qualcosa che si è effettivamente verificato, le modalità scelte dagli psicoterapeuti sono state spesso messe in discussione nel corso delle indagini, in quanto mirate a ottenere dichiarazioni forzate, nella maggior parte dei casi false o inverificabili. Al di là della validità più o meno discutibile delle pratiche seguite, ciò che questiona Antonucci, tuttavia, è soprattutto il coinvolgimento dell’organizzazione da parte delle istituzioni statali in convegni e corsi di formazione, per i quali venivano chiamati come relatori proprio gli esperti del CISMAI. Come è, infatti, possibile che, per la formazione dei magistrati, si facesse fede ad operatori che promuovevano tecniche senza adeguate fondamenta scientifiche e non ufficialmente riconosciute? L’articolo vuole fare chiarezza su tale questione, soprattutto alla luce dei numerosi casi di maltrattamenti non avvenuti che sono stati denunciati in tutta Italia. Scavando ancora a più fondo, è possibile affermare anche che non si tratta semplicemente di un problema di virtuosismo e presunzione scientifica: gli psicoterapeuti coinvolti delle indagini hanno messo in piedi un vero e proprio sistema di false dichiarazioni e affidi illeciti che ha messo in moto un ricchissimo giro di soldi. Benché il giornalista non ne parli, le sfumature economiche della vicenda restano assai rilevanti, dal momento che rendono ancora meno credibile l’ipotetico valore teoretico delle modalità di psicoterapia.
In seguito alla pubblicazione dell’articolo, il CISMAI ha denunciato il giornalista e il direttore del giornale per diffamazione (art. 595 c.p.). Tuttavia, affinché il fatto sia giudicabile reato, devono verificarsi contemporaneamente tre presupposti fondamentali: l’impossibilità per il soggetto offeso di percepire la diffamazione e di difendersi, la comunicazione ad almeno due persone in grado di comprendere il contenuto diffamatorio e l’utilizzo di espressioni volte a mettere in cattiva luce l’altrui reputazione. Il diritto di critica, affermato nell’art. 21 (di pari rango al diritto all’onore, dichiarato dall’art. 2 Cost. e tutelato dal menzionato art. 595 c.p.), protegge l’espressione del proprio a pensiero, a patto però che sussista la verità del fatto criticato, in quanto non è lecito attribuire ad un soggetto comportamenti che non si sono verificati (come dichiarato da recente giurisprudenza di legittimità). A tale proposito, è possibile affermare che gli eventi e i dati a cui Antonucci fa riferimento sono reali; inoltre, l’articolo risulta consono sul piano intellettuale ed è rimasto nei limiti della continenza formale. Le accuse mosse dal CISMAI risultano quindi senza fondamento. L’assoluzione del giornalista comporta la conseguente assoluzione del direttore, in quanto avrebbe subito il rinvio a giudizio soltanto qualora l’articolo fosse risultato effettivamente diffamatorio, dal momento che veniva pubblicato sul suo giornale, di cui avrebbe dovuto essere il garante in termini di veridicità. Tuttavia, la richiesta di archiviazione disposta dal PM in ragione dell’infondatezza della notizia di reato è stata contestata dallo stesso CISMAI attraverso un atto di opposizione. Quest’ultimo sottolinea alcune inesattezze nell’articolo, ritenute, però, veritiere in seguito alla consultazione della pagina web dell’associazione e alle locandine degli eventi organizzati. Si tratta, dunque, ancora una volta di accuse infondate, non rilevanti per un rinvio a giudizio e non concernenti elementi direttamente diffamatori nei confronti della persona offesa.
L’articolo di Antonucci è fondamentale per fare emergere quanto siano diffuse le metodologie errate messe in pratica dagli operatori sociali, quanto sia grave la mancanza di un adeguato controllo delle attività terapeutiche e di indagine svolte dai neuropsichiatri incaricati e quanto siano grandi la disattenzione e il disinteresse verso l’accadimento ripetuto di certi misfatti. Infatti, numerosi sono i processi durante i quali gli operatori del CISMAI coinvolti hanno condotto sedute secondo modalità non consone e dichiarato il falso. Inoltre, nonostante l’evidenza dei fatti, il CISMAI ha continuato ad essere considerato un punto di riferimento, tanto da essere contattato dal Csm in qualità di formatore e da essere riconosciuto dal Ministero della Salute come società scientifica. La risonanza mediatica che ha avuto il caso di Bibbiano, che grazie ai mezzi di comunicazione ha portato alla luce un disservizio ormai ripetuto e collaudato, dovrebbe far riflettere sulla gravità della situazione. Un buon trattamento neuropsichiatrico è fondamentale per la tutela dei minori e la modalità del suo svolgimento, affinché sia efficace, deve avere basi accettate dalla comunità scientifica. La formazione dei magistrati deputati a giudicare situazioni complesse e particolarmente delicate non può essere affidata ad un’associazione le cui metodologiche non sono ufficialmente riconosciute. L’articolo di Antonucci mette bene in rilievo la pervasività di un sistema malato, che tuttavia continua a funzionare, a discapito di famiglie rimaste vittime ingiustamente, talvolta senza potere più risolvere le conseguenze dei traumi e delle separazioni che le hanno segnate.