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Servizi sociali, affidi e genitorialità: qualcosa da chiarire» Un vademecum scritto dall’avvocato Francesco Miraglia, con l’associazione Peribimbi.it

Un opuscolo che si prefigge lo scopo di aiutare le famiglie e in particolare i genitori  a conoscere l’attuale, seppur imperfetto, ordinamento giuridico in materia di affidi, per  renderli maggiormente responsabili ed efficaci nella difesa del loro ruolo e nella protezione dei propri figli da potenziali abusi d’ufficio. Nasce con questo intento l’opuscolo «Servizi sociali, affidi e genitorialità: qualcosa da chiarire», scritto dall’avvocato Francesco Miraglia, con il contributo dell’avv. Katia Cristofori,  dell’Avv. Carmen Pino e dell’Avv. Marina Poppi e in collaborazione con la onlus Peribimbi.it, associazione di volontariato nata a Vignola (Modena) nel 2010, da allora impegnata nella difesa dei diritti dei bambini.

«I bambini sono in una posizione di svantaggio anagrafico rispetto all’adulto» spiega l’avvocato Miraglia «con apparente e minore abilità di tutelare il proprio campo d’azione e le proprie libertà. Ho imparato, a mie spese, che essere liberi, indipendenti e senza compromessi ha un prezzo da pagare, ma ne vale la pena. Non dobbiamo avere paura di essere liberi».

L’opuscolo illustra una panoramica degli articoli del Codice civile e del Codice penale che si occupano della tutela dei minori, insieme alle modalità e alle situazioni nei quali i Servizi sociali e il Tribunale intervengono in favore dei bambini.

Per rendere maggiormente comprensibile la materia giuridica, l’opuscolo è corredato da un glossario e dall’illustrazione di alcuni casi emblematici, di cui si è occupato lo stesso avvocato Miraglia.

« Ringrazio l’associazione Peribimbi.it, per aver collaborato alla stesura di questo opuscolo: esiste un solo bene, la conoscenza, e solo un male, l’ignoranza. Conoscere i propri diritti consente ad ognuno di sapersi difendere dalle ingiustizie: il diritto alla difesa è inviolabile, costituendo il fulcro di ogni sistema democratico».

 

L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

Secondo la sentenza il fatto non costituisce reato.

 
“Assoluzione perché il fatto non costituisce reato”. Questo quanto deliberato lo scorso 22 febbraio 2013 nell’aula del Tribunale di Mantova, presieduta dal Giudice Matteo Grimaldi, a seguito del processo che vedeva come protagonista l’avvocato Francesco Miraglia del Foro di Modena e l’Ordine degli Avvocati della stessa cittadina.
Oggetto del contendere: una lettera dal titolo “Abolire l’Ordine Avvocati?” che lo stesso Miraglia aveva inviato al quotidiano “La Gazzetta” di Modena” e che era stato pubblicato nella sezione cronaca, il 24 gennaio 2006. Nella missiva si faceva riferimento alle elezioni dei membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’anno 2006/2007 e veniva sottolineato: “E non per caso nel voluminoso programma dell’Unione, presentato da Prodi, figura in primo piano l’abolizione degli Ordini Professionali, nella fattispecie l’Ordine degli Avvocati, oramai considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono, non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con la giustizia lentissima, discriminante, ingiusta e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi. […] La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e a sottolineare, spesso, a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici. Con l’aggravante di aver recato offesa con il mezzo della stampa”.
Contenuto che aveva destato il malcontento di una ventina di avvocati che si erano quindi resi parte civile e accusato il loro collega di diffamazione richiedendo anche allo stesso il risarcimento dei danni.
Richiesta che però, il Tribunale di Modena ha respinto adducendo che malgrado sia chiaro che il destinatario reale e apparente delle affermazioni dell’imputato sia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, non vi siano comunque gli estremi del “delitto di diffamazione a mezzo stampa” in quanto l’avvocato Francesco Miraglia, come previsto dalla stessa Costituzione, ha esercitato semplicemente il proprio legittimo diritto di critica, come previsto dalla Costituzione italiana. In particolare nella sentenza si legge: “Nel caso di specie, risultano rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica, essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate dall’imputato un nucleo di veridicità (con particolare riferimento alla circostanza che “non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine”), essendo notorio come l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati sia condicio sine qua non per l’esercizio della professione forense: ovvero alla circostanza che effettivamente nel programma del partito politico citato nella missiva fosse prevista l’abolizione degli Ordini degli Avvocati. Risulta altresì rispettato il limite della continenza, non essendo state utilizzate espressioni trasmodanti in attacchi gratuiti e violenti all’Ordine degli Avvocati di Modena o adoperati termini gravemente oltraggiosi o di dileggio. Infine, deve ritenersi esistente l’interesse pubblico, provenendo le critiche all’Operato del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Modena da un soggetto iscritto al medesimo Ordine”.

Duro attacco all’Ordine: avvocato assolto dopo sei anni

Il TRIBUNALe: esercitò il suo diritto di critica
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istit..
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istituzione. Il giudice monocratico di Mantova Matteo Grimaldi ha sentenziato che Miraglia ha solo esercitato un diritto di critica, magari in modo pesante ma sicuramente in alcuni punti con un «nucleo di veridicità». La sentenza di assoluzione sarà discussa questa mattina al Consiglio dell’Ordine di Modena che deciderà se appellarsi oppure no. Il caso riguarda un articolo pubblicato sul nostro giornale il 24 gennaio dell’ormai lontano 2006 che commentava l’intenzione del Governo Prodi di abolire gli ordini professionali, «ormai – scriveva Miraglia – considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono , non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con una giustizia lentissima, discriminante e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi». L’altro passaggio del suo articolo nel quale l’Ordine ravvisava una chiara diffamazione diceva: «La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e sottostare spesso e volentieri a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici». «In quel periodo», stando all’espressione di Miraglia, era a capo dell’ordine modenese l’avvocato Picchioni che vide in queste affermazioni una ingiuria al suo operato e a quello del Consiglio. Scattò in seguito la denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Nel suo articolo Miraglia indicava come riferimento proprio l’ordine che in quei giorni stava rinnovando il vertice. Tuttavia, il giudice, pur riconoscendo «la gravità delle condotte attribuite» all’ordine, ritiene che Miraglia abbia di fatto esercitato un suo diritto di critica sancito da due articoli della Costituzione (51 e 21). Non solo: il magistrato rileva che la critica «in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica». Questo limite e l’assenza di attacchi o offese personali fanno sì che «risultino rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate un nucleo di veridicità».
Carlo Gregori
04 marzo 2013