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Mamma “segregata” in comunità con i figli  L’assessore veronese Bertacco: “Non è affar mio”

VERONA (14 giugno 2019). «Ma come viene amministrata la città di Verona se l’assessore competente ai Servizi sociali, colui che dovrebbe aiutare e sostenere i propri concittadini più fragili, manco si interessa di che fino fanno?». L’avvocato Francesco Miraglia stavolta punta il dito dritto contro l’assessore veronese Stefano Bertacco, cui si era rivolto per chiedere un incontro in merito alla donna, madre di quattro figli, che da quando ha denunciato il marito per violenza sessuale nei confronti della figlia più grande, da tre anni è costretta a vivere segregata in una comunità veneziana, quindi pure lontana dalla sua città, senza un minimo di progettualità, senza aiuto, parcheggiata, lei e si suoi tre figli minori (la maggiore è persino stata allontanata da lei e vive da sola in un’altra comunità) ammassati in quattro dentro un’unica stanza, in una struttura fatiscente. «L’assessore, oltre a non aver voluto ricevermi» prosegue Miraglia, «mi ha risposto scrivendo testuali parole “La gestione della tutela dei minori investe aspetti prettamente tecnici ed amministrativi attinenti agli esclusivi ruoli e competenze della dirigenza e degli assistenti sociali di riferimento, ai quali pertanto potrà rivolgersi per eventuali necessità”. Che, per me, significa “Me ne lavo le mani di dove siano questa madre e i suoi figli e nemmeno mi interessa poiché “tecnicamente” se ne deve occupare qualcun altro. Ma allora, dico io, che ci sta a fare questo assessore? Di chi o di cosa dovrebbe occuparsi se il benessere dei suoi concittadini non è affar suo?».
L’avvocato Miraglia si è rivolto, allora, al responsabile dei Servizi sociali, ottenendo una risposta ancora più “balzana”: il funzionario ha annunciato che la relazione non sarebbe stata redatta prima di settembre, come se questa povera famiglia potesse attendere ancora tre mesi di calvario e “prigionia”: tra l’altro vivono in comunità a spese del Comune di Verona, che paga fior di quattrini per loro. Se tornassero “liberi” il Comune risparmierebbe migliaia di euro. Ebbene, il detto funzionario ignorava completamente che, per l’istanza presentata dall’avvocato Miraglia, il tribunale aveva chiesto di venire informato della situazione della famiglia entro il 2 luglio.
«Ma allora, chi vigila su cosa accade ai cittadini?» si interroga l’avvocato Miraglia. «Chi si occupa veramente delle persone in stato di disagio? Una volta parcheggiate da qualche parte il problema non scompare, anzi! A sparire sono invece le persone in difficoltà, di cui nessuno si occupa, lasciate in un limbo per anni a causa dell’inerzia della burocrazia e per il disinteresse delle istituzioni. Che facciamo? Le nascondiamo in comunità come si fa con la polvere sotto il tappeto, perché sono soltanto un grattacapo? Forse l’assessore e il dirigente dei Servizi sociali dovrebbero rivedere i loro ruoli e le priorità d’intervento».
 

Rivela gli abusi subiti nella famiglia addottante: ragazzina spedita in casa famiglia

Il Giudice onorario del Tribunale di Cagliari non crede al suo drammatico racconto e l’allontana dal fratellino e dalla sorella maggiore
 
CAGLIARI. Una ragazza sta lottando contro le istituzioni per riavere con sé i due fratellini minori, di 13 e 12 anni, dichiarati adottabili e spediti lontanissimi dalla casa di Cagliari – città in cui hanno sempre vissuto – per mandarli in Emilia Romagna. Dove per altro non stanno bene e dove i loro appelli disperati e i racconti drammatici rimangono inascoltati. Anzi, dopo che la ragazzina tredicenne ha raccontato le angherie subite alla sorella maggiore, i Servizi sociali l’hanno tolta alla famiglia adottante e l’hanno spedita da sola in una casa famiglia, senza il fratellino che finora era sempre stato con lei, unico legame rassicurante che la ragazzina aveva così lontano dalla sua casa e dalla sua terra d’origine.
«Ma cosa muove le istituzioni? La ricerca del benessere dei bambini o qualcosa di sotterraneo e poco chiaro, che nulla ha a che vedere con la salute psicofisica dei minori?». L’avvocato Francesco Miraglia, esperto in Diritto minorile, torna ad affrontare un caso, purtroppo l’ennesimo, di minori tolti alle famiglie e affidati altrove, senza un minimo di criterio che tenga conto del bene dei bambini. In questo caso si tratta di una ragazza di 13 e del fratello dodicenne, che i Servizi sociali e il Tribunale dei Minori di Cagliari hanno allontanato dai genitori e mandato a Bologna. Per giunta in una famiglia in cui non si trovano per nulla bene e che è quella che è stata scelta per la loro adozione. A nulla sono valsi finora i loro appelli disperati: le istituzioni, sorde, non li hanno ascoltati.
«Anzi, il giudice onorario che ha seguito la vicenda» prosegue Miraglia «si è perfino preso la briga di volare a Bologna a parlare con i due minori, solo che al suo rientro ha riferito che i due ragazzi han detto di stare bene. Molto diverso da quello che invece la ragazzina ha scritto più volte alla sorella maggiore».
A preoccuparsi della sorte dei due ragazzini, infatti, c’è una sorella più grande, la quale ha detto più volte di essere ben contenta di tenerli con sé, ma che nessuno, né il Tribunale e nemmeno i Servizi sociali, hanno tenuto in considerazione.
«Lo stato di adottabilità sussiste nel momento in cui non esistano parenti prossimi in grado di occuparsi dei minori» spiega il legale, «ma in questo caso i due adolescenti hanno una sorella amorevole che può prendersi cura di loro. Per questo abbiamo presentato un ricorso chiedendo la revoca dell’adottabilità, anche in virtù del fatto che la sorellina ha più volte espresso il desiderio di tornare in Sardegna. Ha trovato il modo di comunicare con la sorella più grande e di raccontarle del difficile rapporto con la nuova famiglia bolognese, in cui non si trova bene, a differenza della famiglia di Cagliari che per tre anni si era occupata di lei e del fratellino e che sarebbe ben disposta, eventualmente, ad accoglierli nuovamente. E ancora peggio, non siamo riusciti a capire (i Servizi sociali cagliaritani non ci hanno ancora risposto) come mai, una volta che la ragazzina ha palesato alla sorella maggiore la sua disperazione, sia stata allontanata dalla famiglia adottante, e pertanto anche dal fratello, e inviata in una casa famiglia. Una situazione incredibile, dove si perde di vista che lo scopo di ogni provvedimento debba essere il benessere dei minori, che in questo caso è palese che non stiano benne e rischiano di stare ancora più male, se non si darà il giusto ascolto ai loro disagi».

“Il giorno dopo. Dalla parte dell’interesse supremo: quello del Minore”

Dopo la notizia delle violenze subite da bambini e ragazzi in una Casa Famiglia di Santa Marinella, in molti ci hanno chiesto una dichiarazione, un commento.
Ma noi, qui, non abbiamo bisogno delle prime pagine dei giornali, non scopriamo nulla che non sapessimo già.
Molti, oggi, si scandalizzano, cadono dalle nuvole.
E questo è uno degli elementi che ci colpiscono di più, dopo anni – anni – in cui abbiamo portato questi fatti all’attenzione dell’opinione pubblica, delle Istituzioni e dei cosiddetti “addetti ai lavori”.
 
L’elemento più assurdo, quando si affronta la questione del Sistema delle Case Famiglia, è la sensazione di trovarsi in mezzo ad uno scontro tra fazioni: quella dei “giustizialisti” e degli “innocentisti”.
Questo è, di certo, uno dei temi più caldi di cui ci stiamo occupando ormai da parecchio tempo, e ancora oggi ci scontriamo con una realtà in cui ci si chiede di schierarci da una parte o dall’altra “della barricata”.
 
La verità, ovviamente, non risiede in nessuna delle posizioni estreme: in Italia ci sono ottime strutture di accoglienza gestite da persone serie (come quelle che si occupano dei Minori che arrivano in massa sulle “carrette del mare”), ma esiste anche la realtà descritta da questo fatto di cronaca.
 
Vincenza Palmieri:
“La prima volta, a Montalto, in cui parlai di somministrazione di psicofarmaci ai bambini e maltrattamenti all’interno di alcune Case Famiglia, mi fu chiesto di documentare e testimoniare nel dettaglio, senza considerare quanto questo sia un ambito in cui spesso le confidenze vengono raccolte in privato, con fatica e dolore, e che debbano essere protette dal segreto professionale.
 
Ma non si può arrivare al fatto di cronaca per limitarsi a dire “ve l’avevo detto”. E’ triste. Anzi, quello che vorrei è non avere bisogno di questi fatti per dimostrare che quello che denunciamo da tempo sia vero; oggi vorrei che chi è deputato ad occuparsi delle Garanzie per i Minori, si sedesse ad un tavolo e riconoscesse onestamente che intorno a questa tematica ci sia un gran movimento. 
 
I famosi bambini “che saltano sul tetto” di cui abbiamo parlato nel volume “Mai più un bambino” (Armando Editore) sono i bambini che protestano, si oppongono e allora vengono sedati, a forza. Sono tantissimi i casi in cui abbiamo trovato bambini con piaghe da decubito; vengono sedati e buttati sui letti. Sono trasformati nel viso, nella postura e non ne escono più. Sono bambini resi zombie, resi disturbati psichici tramite la somministrazione di psicofarmaci mai prescritti da nessuno.
E poi si criminalizza e si mette alla berlina chi denuncia questi fatti.
 
Se io fossi un Garante, il Presidente di un ordine professionale, il Presidente della Commissione Diritti Umani, vorrei sentire parlare e parlare, invece di trincerarmi nel silenzio o chiedere di “denunciare singoli casi specifici”. Così, di fronte alla denuncia, si afferma che “il sistema regge” e si rimuove il problema”.
 
Francesco Miraglia:
“Purtroppo, l’ultima vicenda che coinvolge una comunità per minori è la punta dell’iceberg di un gravissimo problema che andiamo denunciando da tempo che coinvolge non solo i minori ospiti e le loro famiglia ma anche tutti noi. Spero che sul banco degli imputati ci siano anche tutti coloro che hanno il dovere di controllare e di ispezionare  le citate comunità e non lo fanno. Per fare nomi e cognomi, mi riferisco alle varie Amministrazioni che, pur elargendo soldi pubblici, rare volte effettuano controlli su chi gestisce le comunità e addirittura sulle stesse autorizzazioni amministrative che consentono l’apertura.
Mi riferisco, però, anche alle varie Procure della Repubblica presso i Tribunali minori che hanno il diritto e l’obbligo di vigilanza e di ispezione  sulle comunità che ospitano i minori e spesso, per pura negligenza, non lo fanno.
 
 
Noi non abbiamo alcun interesse connesso al Sistema delle Case Famiglia, a nessun titolo. Ecco perché possiamo affermare liberamente e con forza l’interesse dai bambini, che abbiamo a cuore. Fino a che le battaglie le conduce chi gestisce una Casa Famiglia, chi è portatore di interessi, è difficile che le cose cambino. Le battaglie vanno fatte con chi non ha interessi specifici, se non l’interesse dei Minori.
 
Allora è vero: “Papà portami via da qui!”, come supplicava la bambina di cui abbiamo raccontato nell’omonimo volume (Armando Editore, 2015).
Ma io – io bambino che non sono ascoltato – non dovrei avere bisogno di papà che mi porti via da lì; dovrebbe essere il sindaco, l’assistente sociale, tutti coloro che hanno il compito istituzionale di proteggere i bambini.
Quando arriva un padre a “doversi fare giustizia”, significa che il sistema è morto e le garanzie non sono state efficaci.
 
Per questa ragione, bisogna continuare a fare rete, sensibilizzare, diffondere dati e verità; costruire rapporti, monitorare,indagare, insistere. Affinché  2400 euro al mese – il costo pagato mensilmente alla casa famiglia per quel Minore che ha avuto la forza di denunciare – non servano mai più per drogare e violare i nostri bambini.
S.M
 

“La Terra dei Fuochi brucia di impegno sociale”

“La Terra dei Fuochi brucia di impegno sociale”
Brucia di un fuoco che illumina, rischiara, scalda. Così come la gente che la abita,  la ama e  la protegge.
Quando le Riforme Sociali sono una realtà e gli Amministratori si dimostrano sensibili e lungimiranti, il Bene Sociale, la Giustizia ed il Sapere si incontrano, dando vita ad un richiamo a cui non si può resistere
I Sindaci e le Giunte dei Comuni di Piedimonte Matese, San Potito Sannitico, Baia Latina, Pratella, Valle Agricola, Alife, Santa Maria Capua Vetere, Alvignano, Carinola, Gioia Sannitica, Faicchio ed il Parco Regionale del Matese, con l’adesione al Programma “Mai più un bambino…”, affermano quel “Coraggio di Vincere” necessario di cui di cui la Prof.ssa Palmieri parlava già nel 2007 – nell’omonima pubblicazione – e che rappresenta lo spirito di fondo da cui nasce lo stesso Programma.
“…  vincere è possibile – si legge. – Certo, è più semplice aspettare che qualcosa accada. Ma aspettare rende tristi e può portare al fallimento. Mentre aspettiamo c’è sempre qualcun altro che sta decidendo e agendo per noi. Per cambiare, per migliorare per vincere – qualunque sia la nostra battaglia – è necessario fare, comunicare, chiedere tentare, mettersi in gioco, decidere, agire e raccogliere – step by step – le nostre piccole vittorie. Perché per vincere ci vuole coraggio. Ed il coraggio è la nostra libertà”.
Questi Comuni, dunque, affermano proprio questa stessa libertà condividendo i punti fondamentali del Programma sulla tutela dei Minori in merito ad interventi di screening diffuso in ambito scolastico, sul divieto di sottoporre i Minori al TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) o di somministrare psicofarmaci ai bambini ricoverati in Case Famiglia come prassi di contenimento, circa il controllo sull’accanimento diagnostico e terapeutico con psicofarmaci verso bambini in condizione di disagio familiare, sociale, scolastico e/o ambientale, promuovendo l’istituzione di una Commissione di vigilanza e monitoraggio in ambiti inerenti i Minori in condizioni di disagio e la creazione di un database sui Diritti Umani Negati e sugli abusi e maltrattamenti ai Minori d’Italia
Per questa ragione, gli stessi Comuni patrocinano l’evento importante organizzato in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare che si terrà il 22 febbraio 2014 – ore 15.30 – a Piedimonte Matese, presso il Museo Civico R. Marrocco: il Convegno “Nuovi saperi: metodologia di studio e tecniche per imparare come prevenzione e terapia delle Difficoltà di apprendimento.  Adolescenti e abuso di psicofarmaci”, con l’intervento  della Prof.ssa Vincenza Palmieri, dell’Avv. Francesco Miraglia, della Principessa Amelia Izzo d’Aragona, della Prof.ssa Paola Gravela e del Vice Presidente Inpef Dott. Pier Bonici, oltre alla graditissima presenza dell’Avv. Enzo Cappello, Sindaco di Piedimonte e  della Dott.ssa Raffaella Martino, Direttore Scientifico del Museo Civico.
Quando il fuoco brucia e l’impegno è tanto, ecco che si muovono tutte le forze in gioco. Così, gli studenti del Liceo Psicopedagogico incontreranno in mattinata l’INPEF presso l’Aula Consiliare del Comune di Alvignano, per sottoporre domande circa il loro presente e futuro, circa i valori che devono animare la loro terra e la loro vita; così come, nel pomeriggio, invece, nel momento più Istituzionale, verrà a portare il proprio sostegno anche la Consigliera del Comune di Trento Gabriella Maffioletti, grazie al cui interessamento il Programma “Mai più un bambino…” è stato oggetto di delibera comunale.
Sarà, inoltre, graditissima l’annunciata presenza dell’Ordine Sovrano Militare del Tempio di Jerusalem, nelle persone di Maurizio Palmisano, Luogotenente del Gran Priore d’Italia, e dell’Ambasciatrice per l’America Latina Nidia Yaneth Garcia.
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Un fuoco che brucia in tutta Italia e che guarda lontano, dunque, quello delle Riforme Sociali; perché “per far cambiare il vento, bisogna soffiare forte, non bisogna fermarsi mai e non si può essere soli

Il sistema delle case famiglia in Italia

  
Oggi  in Italia ci sono 32.391 bambini che vengono  collocati elle casa-famiglie o dati in affido a un’altra famiglia, spesso per cause non del tutto giustificate. La mappa di questi bambini “collocati fuori la propria famigliai”  registra:
 

  1. Il 14% dei bambini collocati in questi istituti è straniero;
  2. Sono 15.624 i minorenni collocati in case famiglia;
  3. Sono 16.767 quelli dati in affido familiare;
  4. Il 29.3% è il tassi di crescita degli affidi di minori negli ultimi dieci anni;
  5. È di 2 anni la permanenza media di un bambino in questi orfanotrofi privati;
  6. Il 50% circa dei bambini usciti da questi “posti” torna nella famiglia d’origine;
  7. La retta media di un bambino in comunità varia da una Regione all’altra, a seconda anche del tipo di residenza in cui viene collocato il minore. Numerosi esperti concordano su un costo di 200 euro al giorno.

 
Se si pensa che praticamente non esistono controlli e che nella maggior parte dei casi ci troviamo di fronte a personale impreparato e spesso non idoneo al ruolo di educatore, ne deriva quanto sia importante un netto cambiamento in questo campo e quali responsabilità gravino sui Tribunali dei Minorenni.
 
A conclusione di questo piccolo dedicato al business sui “bambini rapiti dai giudici”, ci sembra importante presentare una mappa regionale del collocamento dei 32.391 bambini, che sono cosi suddivisi:
 
–        Lombardia 4.244
 
–        Provincia di Trento 355
 
–        Provincia di Bolzano 313
 
–        Veneto 1.673
 
–        F.V. Giulia: 619
 
–        Emilia Romagna 2.367
 
–        Valle D’Aosta 57
 
–        Marche 667
 
–        Piemonte 2.624
 
–        Umbria 502
 
–        Liguria 1.258
 
–        Abruzzo 541
 
–        Toscana 2.171
 
–        Molise 64
 
–        Lazio 3.923
 
–        Campania 2.820
 
–        Sardegna 772
 
–        Basilicata 232
 
–        Sicilia 2.984
 
–        Puglia 3.193
 
–        Calabria 1.012
 
–        TOTALE 32.391
 
I periodi di permanenza dei minori accolti presentano una differenziazione notevole. Accanto a bambini e ragazzi che sono in accoglienza da pochi giorni, ce ne sono altri che lo sono da anni.
 
Tra i presenti al 31 dicembre 2010:
 

  • Ø il 9,1% è stato accolto negli ultimi 3 mesi;
  • Ø il 23,8% da 3 mesi a 12 mesi esatti;
  • Ø il 19% da 12 mesi a 24 mesi;
  • Ø il 22% da 24 mesi a 48 mesi esatti;
  • Ø il 26% da oltre 48 mesi.

 
 
 
Quasi inversi sono i dati tra i dimessi nel corso del 2010:
 

  • Ø il 28% è stato accolto per meno di 3 mesi;
  • Ø il 27% da 3 mesi a 12 mesi esatti;
  • Ø il 19% da 12 mesi a 24 mesi esatti;
  • Ø il 16% da 24 a 48 mesi esatti;
  • Ø il 10% da oltre 48 mesi.

 
 
 
In generale tra i dimessi nel corso del 2010 si riscontra che:
 
il 34% rientra in famiglia;
 
il 33% cambia accoglienza;
 
l’8% fa vita autonoma;
 
il 7% va in affidamento preadottivo.
 
 
 
A fine 2010 sono presenti 2.844 neo-maggiorenni (18-21 anni), di cui il 36% è straniero.
 
La presenza straniera sul totale dei bambini e dei ragazzi fuori dalla propria famiglia è cresciuta considerevolmente negli anni passando da poco meno del 10% del 1998-1999 al 22% del 2010. In alcune regioni la loro presenza assume una consistenza particolarmente rilevante: Emilia-Romagna (38%), Toscana (35%), Provincia di Trento (31%), Veneto (31%), Marche (31%).
 
È inoltre da segnalare come poco meno del 21% del totale degli stranieri – ovvero circa il 4% del totale dei “fuori famiglia” – sia costituito da minori stranieri non accompagnati (o, meglio, adolescenti stranieri migranti “soli”), di età media 11-13 anni, stimabili in 4.558 unità. Essi rappresentano il 4,4% del totale dei bambini e dei ragazzi fuori dalla famiglia e, come già detto, un consistente 22% del totale degli stranieri presenti nei servizi residenziali familiari e socio-educativi e presso le famiglie affidatarie.
 
Poco meno di 1 bambino su 10 presenta una qualche forma di disabilità certificata. Nel dettaglio:
 

  • Ø il 7% presenta una disabilità psichica;
  • Ø poco più del 2% una disabilità plurima;
  • Ø poco più dell’1% una disabilità fisica;
  • Ø lo 0,4% una disabilità sensoriale.

 
 
 
La distribuzione secondo l’età di inizio dell’accoglienza dei bambini e ragazzi presenti al 31 dicembre 2010 ha un picco nella classe 6-10 anni, mentre la distribuzione dei presenti a fine anno 2010 fotografati alla stessa data presenta un picco in corrispondenza della classe 14-17 come conseguenza diretta delle durate di permanenza in accoglienza.
 
La Convenzione sui Diritti del fanciullo (ONU, 1989)
 
La normativa italiana poggia a sua volta le proprie basi su un testo internazionale di fondamentale importanza. Si tratta della Convenzione sui Diritti del fanciullo che è stata adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20 novembre 1989 ed è stata ratificata dall’Italia, diventando di conseguenza esecutiva, con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991.
 
Questo documento basilare affronta il tema dei diritti dei minori e degli strumenti per la loro attuazione da parte di tutti gli Stati sottoscrittori.
 
Già nel preambolo la Convenzione enuncia l’importanza e il significato della famiglia come unità fondamentale della società per un sano, felice ed equilibrato sviluppo del minore:
 
“Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha diritto ad un aiuto e ad un’assistenza particolari,
 
convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
 
riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,
 
in considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà..”.
 
Il documento risulta di significativa importanza perché, come già sottolineato, riconosce il minore come soggetto titolare di diritti e dichiara la necessità che i Paesi sottoscrittori dispongano strumenti in loro tutela.
 
Altro elemento importante è la definizione della famiglia come luogo naturale più idoneo ad accompagnare la crescita del minore assegnando alle istituzioni la responsabilità di garantirne la tutela e di preservare l’esigibilità del diritto di ciascuno a questa.
 
 
 
La legislazione italiana
 
Secondo quanto sancito dall’art. 4 della Convenzione dei Diritti del fanciullo gli Stati parte hanno dovuto adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e quant’altro, necessari a dare attuazione ai diritti da essa riconosciuti. L’Italia ha emanato una serie di leggi che tutelano i diritti dei minori, tra cui:
 
Legge 28 agosto 1997, n. 285
 
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza
 
Legge 23 dicembre 1997, n. 451
 
Istituzione della Commissione parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
 
Legge 3 agosto 1998, n. 269
 
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di schiavitù
 
Legge 25 maggio 2000, n. 148
 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione del lavoro minorile e alle azioni per la sua eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento adottata alla Conferenza dell’Organizzazione Generale del Lavoro del 17 giugno 1999, Ginevra
 
Legge 4 aprile 2001, n. 154
 
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari
 
Legge 11 marzo 2002, n.46
 
Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei Diritti del fanciullo, concernenti la vendita e la prostituzione dei minori, la pornografia rappresentante bambini e il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, stipulati a New York il 6 settembre 2000
 
Legge del 20 marzo 2003, n. 77
 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996
 
Legge del 28 marzo 2001, n. 149
 
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”, nonché al titolo VIII del libro primo del Codice Civile
 
Legge del 31 dicembre 1998, n. 476
 
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela di minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri.
 
 
 
La Legge 149/2001 al Titolo 1 “Diritto del minore alla propria famiglia” art. 1 recita:
 
“Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”. L’articolo prosegue affermando al comma 3:
 
“Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l’abbandono e di consentire al minore di essere educato nell’ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell’opinione pubblica sull’affidamento e l’adozione e di sostegno all’attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma”.
 
La Legge procede per altro in modo molto preciso e stabilisce al Titolo 2 art. 2 lettera l che:
 
“Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell’articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno”. Aggiunge inoltre che per i minori di età inferiore ai 6 anni è possibile l’inserimento solo in comunità di tipo familiare.
 
Ma chi sono questi minori che vengono tolti alle proprie per essere affidati ad estranei?
 
Si tratta, come si sarà già ben compreso, non di orfani o di bambini abbandonati bensì di figli. Figli con i propri padri e le proprie madri che, una volta tolti alle famiglie d’origine, è come se diventassero “orfani con i genitori in vita”.
 
Vediamo adesso nel dettaglio i dati sui minori accolti in relazione ai loro genitori, dati il più eclatante dei quali è sicuramente quello che ci dimostra che quasi tutti i bambini (95%!) in affidamento extra-familiare hanno una famiglia o almeno un genitore. Infatti:
 
 
 

  • Ø solo l’1% è orfano di entrambi i genitori;
  • Ø l’8% è orfano di padre;
  • Ø il 5% è orfano di madre;
  • Ø un 1% è figlio di genitori ignoti (e ha un decreto di adottabilità o è in attesa di averlo);
  • Ø il 4% circa è in una condizione di presunto abbandono;
  • Ø tutti gli altri accolti (81%) hanno una propria famiglia seppur in grave difficoltà.

 
 
 
Inoltre il bambino nella propria famiglia non è solo, essendoci quasi sempre fratelli e sorelle:
 

  • Ø il 63% dei minori accolti ha fratelli o sorelle;
  • Ø ben il 53% ha 1 o più fratelli o sorelle anch’essi accolti e 1 su 4 proviene da nuclei familiari in cui sono stati allontanati almeno 3 bambini.

 
 
 
La casa-famiglia è una “comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni” la cui finalità è l’accoglienza non solo di minori ma anche di disabili, anziani, persone affette da AIDS o con problematiche psico-sociali. Le case-famiglia per minori, in particolare, si occupano (può giovare ripeterlo) dell’accoglienza di questi ultimi “per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia”. Si pongono quindi in alternativa agli orfanotrofi (o istituti) in quanto, a differenza di questi, dovrebbero avere alcune caratteristiche che le renderebbero somiglianti ad una famiglia. In una stessa struttura potrebbero essere accolti anche minori con disagi e difficoltà di diverso tipo.
 
I tratti di maggiore affinità con la famiglia sono i seguenti:
 
–        presenza di figure parentali (materna e paterna) che la eleggono a loro famiglia, facendone la propria casa a tutti gli effetti;
 
–        numero ridotto di persone accolte, per garantire che i rapporti interpersonali siano quelli di una famiglia.
 
La casa inoltre deve avere le caratteristiche architettoniche di una comune abitazione familiare, compatibilmente con le norme eventualmente stabilite dalle autorità sanitarie. Deve inoltre essere radicata nel territorio, il che significa che deve usufruire dei servizi locali (negozi, luoghi di svago, istruzione ecc.) e partecipare alla vita sociale della zona.
 
Ma vediamo nel dettaglio la normativa attuale di riferimento. Le case-famiglia sono regolate dal Decreto 21 maggio 2001 n. 308 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Solidarietà Sociale, Regolamento concernente “Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328”. Il Decreto fu dunque emanato anch’esso, al pari della Legge n. 149 che disciplina l’adizione e l’affidamento dei minori, al tempo del Governo Amato (25.04.2000-11.06.2001) retto dalla coalizione politica: Ulivo-PDCI-UDEUR-INDIPENDENTI e, ancora una volta, fu firmato dal Ministro per la Solidarietà sociale Livia Turco, con il visto del Guardasigilli Piero Fassino.
 
Esso fu redatto tenendo conto della seguente normativa precedente:
 
–        articolo 17, comma 3, della Legge 28 agosto 1998, n. 400;
 
–        Legge 8 novembre 2000, n. 328, recante “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
 
–        in particolare gli articoli 9, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, della Legge n. 328 del 2000, che prevedono la fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
 
–        articolo 8, comma 3, lettera f), della medesima Legge n. 328 del 2000 che prevede che le regioni, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, definiscano i criteri per l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 4 e 5;
 
E inoltre:
 
–        sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 
–        sentiti i Ministri della Sanità e per gli Affari regionali;
 
–        udito il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 9 aprile 2001;
 
–        vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri n. DAS/232/UL/749 dell’8 maggio 2001, a norma dell’articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.
 
 
 
Il Decreto elenca prima di tutto le strutture in oggetto che, come specificato nell’art. 7, sono le seguenti:
 
a) strutture a carattere comunitario
 
b) strutture a prevalente accoglienza alberghiera
 
c) strutture protette
 
d) strutture a ciclo diurno.
 
Le strutture a carattere comunitario sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa e media complessità personale, priva del necessario supporto familiare o per la quale la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente contrastante con il piano individualizzato di assistenza.
 
Le strutture a prevalente accoglienza alberghiera sono caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa in relazione al numero di persone ospitate, destinate ad accogliere anziani autosufficienti o parzialmente non autosufficienti.
 
Le strutture protette sono caratterizzate da media intensità assistenziale, media e alta complessità organizzativa, destinate ad accogliere utenza non autosufficiente. Le strutture a ciclo diurno sono caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell’utenza ospitata e possono trovare collocazione all’interno o in collegamento con una delle tipologie di strutture di cui ai commi precedenti.
 
Oltre ai requisiti indicati agli articoli precedenti, le strutture di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati nell’allegato A al presente decreto quale parte integrante.
 
Nel loro complesso tali strutture, come previsto dall’art. 2 del Decreto, sono rivolte a:
 
a) minori per interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia;
 
b) disabili per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari finalizzati al mantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 
c) anziani per interventi socio-assistenziali o socio-sanitari, finalizzati al mantenimento e al recupero delle residue capacità di autonomia della persona e al sostegno della famiglia;
 
d) persone affette da AIDS che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale;
 
e) persone con problematiche psico-sociali che necessitano di assistenza continua e risultano prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il progetto individuale.
 
Oggetto e finalità del Decreto è quindi quello – previsto all’articolo 1comma 1 – di fissare “i requisiti minimi strutturali e organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio” di tali strutture e dei servizi da loro offerti.
 
Per le comunità familiari con sede nelle civili abitazioni (le cosiddette “case-famiglia”) il Decreto prevede inoltre dei “requisiti specifici”. Le case-famiglia necessitano dunque, ai sensi di legge, di una “doppia garanzia”: quella di base, comune a tutte le strutture, e quella specifica, riferita ad esse soltanto. Esiste, in sintesi, un sistema di “doppia tutela” degli utenti. Ciò significa che la legge era perfettamente consapevole che fosse indispensabile, di conseguenza, anche un “doppio controllo”, essendo “doppi” i rischi e i danni in cui sarebbero potuti incorrere gli utilizzatori di servizi e strutture di casa-famiglia
 
Ma chi è, nel concreto, che deve verificare ed eventualmente integrare i requisiti minimi fissati dalla legge e i requisiti specifici appositamente previsti? Chi è, in poche parole, che deve esercitare codesta “doppia tutela”, assumendo la posizione giuridica di “doppia garanzia”?
 
Sono le Regioni. Lo specifica il c. 2 dell’art. 2: “Ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge n. 328 del 2000, le regioni recepiscono e integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi fissati dal presente decreto, individuando, se del caso, le condizioni in base alle quali le strutture sono considerate di nuova istituzione e le modalità e i termini entro cui prevedere, anche in regime di deroga, l’adeguamento ai requisiti per le strutture già operanti”.
 
Sono quindi le singole Regioni che – previa verifica dei requisiti minimi fissati dalla legge nazionale – devono controllare di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità le case-famiglia già esistenti e autorizzare l’eventuale apertura delle nuove. Le case-famiglia per minori, infatti, devono soddisfare anche requisiti organizzativi, in questo caso non “standard” ma stabiliti dalle singole Regioni di appartenenza.
 
Ciò viene ulteriormente specificato negli artt. 3 e 4. Nell’art. 3 (“Strutture di tipo familiare e comunità di accoglienza di minori”) si precisa che “le comunità di tipo familiare (…) accolgono fino ad un massimo di sei utenti (…) minori o adolescenti (…)” e “devono possedere i requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione”. Lo stesso art. 3 precisa però che “per le comunità che accolgono minori, gli specifici requisiti organizzativi, adeguati alle necessità educativo-assistenziali dei bambini e degli adolescenti, sono stabiliti dalle Regioni”. E, fra i criteri organizzativi, le Regioni possono stabilire anche accorpamenti tra più comunità.
 
È proprio vero, però, che sono le Regioni a verificare ogni singola casa-famiglia? Niente affatto… perché a verificare, a decidere, ad autorizzare sono i Comuni.
 
 
 
 
 

Avv. Francesco Miraglia

 

Presunti maltrattamenti L'avvocato Miraglia risponde a Flavio Amico

Non è certamente mia intenzione scendere in una disputa personale con il Sig. Flavio Amico, che tra l’altro non ho mai conosciuto.
Ma è opportuno precisare che sul mio conto ci sono solo cronache giornalistiche che lasciano il tempo che trovano e che, sopratutto, non trovano alcun riscontro nel mio casellario penale. È pacifico che, a sfatare ogni dubbio, sono pronto a renderlo pubblico in ogni momento.
Mi chiedo: il Sig. Flavio Amico è altrettanto pronto a pubblicare il suo casellario?
Al contrario di quest’ultimo, infatti, il sottoscritto non ha mai riportato alcun tipo di condanna né per calunnia né per altro qualsivoglia tipo di reato.
Per quanto riguarda l’asserita (mia) difesa legale ad un “pedofilo reggino”, mi preme ricordare al Sig. Amico che sono un avvocato, il cui dovere è quello di garantire la difesa tecnica a qualsiasi persona e che, in ogni modo, personalmente,quando assumo una difesa l febbrao a faccio con convinzione di innocenza del mio assistito,e comunque ho rinunciato al mandato ben prima che il mio assistito fosse raggiunto da una sentenza di condanna in primo grado.
 
E’ inoltre doveroso precisare al Sig. Flavio Amico che il sottoscritto non rappresenta e appartiene ad alcuna associazione, e tanto meno lo stesso vuole atteggiarsi a “paladino dei minori”, ma si limita, a rispondere al mandato conferito dai propri assistiti.
Ritengo a questo punto, che sia alquanto indicativo, rispetto alla veridicità di quanto pubblicato dalla Gazzetta di Parma, l’intervento del Sig. Amico, diretto principalmente a cercare di screditare la mia persona e la mia professionalità, oltre che a giustificare i fatti attribuitigli.