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La Cassazione annulla il provvedimento con una sentenza che diventa giurisprudenza

Avvocato Miraglia: «Da mesi sostengo che siamo di fronte a un nuovo business sulla pelle dei più fragili»

PARMA (13 Luglio 2022). Ha fatto giurisprudenza, entrando tra le massime di Cassazione civile, la sentenza con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato  Miraglia in difesa della sua assistita, una docente e artista di Parma: per gestire da sola l’ingente patrimonio di famiglia, la sorella aveva chiesto per lei un amministratore di sostegno. La Cassazione ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Parma emanata nel 2019, confermata l’anno successivo dalla Corte d’Appello di Bologna, affermando che il ricorso all’amministratore di sostegno non può essere usato per dirimere conflitti familiari, specialmente laddove nella cerchia familiare ci sia qualcuno che possa supportare le persone nella gestione del proprio patrimonio. «Tra l’altro le sentenze del Tribunale e della Corte d’Appello si basano su “sensazioni” e non su prove concrete, – afferma l’avvocato  Miraglia – formulate esclusivamente su ipotesi e presunte diagnosi senza che alcun professionista abbia mai visitato la mia assistita».

Si legge infatti che la donna «seppur non affetta da una patologia nosograficamente accertata, manifesta comportamenti che fanno esistere il “fondato sospetto” e inadeguatezza della beneficiaria ad occuparsi dei propri interessi, e di riflesso anche di quelli della sorella» essendo il patrimonio di famiglia, ereditato dai genitori, ancora non diviso.

Proprio per confutare questa mancanza di prove concrete la donna, attraverso l’avvocato Miraglia, ha presentato ricorso e il caso è approdato alla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha recepito le osservazioni presentate, ritenendo che tale situazione potrebbe essere risolta anche verificando la possibilità di reperire nella cerchia familiare il supporto eventualmente necessario (in questo caso il marito) e che l’Amministrazione di sostegno non può essere un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà.

«Siamo arrivati al punto che si estromette una persona dalla gestione del proprio patrimonio per un “fondato sospetto”, – prosegue l’avvocato  – che si scontra contro il parere di medici e pure contro il buon senso: la professoressa è stata infatti giudicata in grado di autodeterminarsi relativamente alla vita quotidiana e alla sua professione di docente e di artista, ma inadeguata a gestire il patrimonio. Com’è possibile che una persona possa gestirsi in un aspetto della propria vita e non in un altro? Senza, per altro, cercare all’interno della cerchia familiare qualcuno che la possa aiutare nelle gestioni pratiche: la signora ha infatti un marito in grado di farlo e proprio su questo si è basata la sentenza della Corte di Cassazione, che è entrata una massima pubblicata sulle riviste giuridiche».

La Cassazione infatti l’11 luglio scorso l’ha inserita come massima stabilendo che “In tema di capacità della persona va esclusa la nomina dell’amministratore di sostegno se il beneficiario può contare sulla protezione di una rete familiare. Il giudice, pertanto, è tenuto a indagare sulla possibilità di garantire una funzione vicaria del coniuge nella gestione del patrimonio”.

«Da mesi sto ribadendo come quello dell’utilizzo dell’amministratore di sostegno sia ormai un nuovo business – conclude l’avvocato Francesco Miraglia del Foro di Madrid  – come quello dei bambini in affidamento. Sempre di più sono i casi riguardanti persone iù di persone in cui i parenti arrivano ad estromettere i loro familiari della gestione di patrimoni importanti, ricorrendo alla pratica dell’amministratore di sostegno che i giudici, incautamente, dispongono senza valutare attentamente i casi. Nell’ultimo anno sono emersi casi a Lecco, Ancona, Ferrara, Roma e Perugia. La questione sta diventando sempre più frequente e occorre vigilare, prima di trovarci di fronte a scandali come quelli legati agli affidamenti dei minori, dove la tutela non c’entra nulla, ma è solo mero business economico, sulla pelle dei più deboli».

https://www.flipbookpdf.net/web/site/70b3b364c49763ba923397bb6464bbd55a56b95e202207.pdf.html#page/2

 

 

 

 

 

Collaborazione tra gli avvocati Francesco Miraglia e Ulpiano Morcavallo per garantire la tutela dei minori in Italia e all’estero.

Occuparmi come avvocato di minori e in particolare di adozioni, affidi è sicuramente un’esperienza arricchente che comporta comunque tanto impegno e dedizione. Non si tratta solo di preparare arringhe, di essere convincenti. Dietro a questa tipologia di argomenti si cela un mondo fatto di sentimenti, aspettative, torti, spesso violenza e sofferenza dove protagonisti non sono solo i bambini ma anche le loro famiglie, fatte di genitori e parenti che hanno bisogno di essere sostenuti, rassicurati e soprattutto aiutati a risolvere i problemi e a non perdersi nei cavilli della giustizia, nelle leggi che non si curano molto dell’aspetto “sentimentale”, “umano” che si cela dietro ad ogni loro storia e con la quale ogni giorno mi confronto. Il desiderio di fare qualche cosa di concreto, la fiducia che ho nella “buona” giustizia, la voglia di collaborare con persone che condividano questo mio pensiero mi ha permesso, nei giorni scorsi, di avviare una collaborazione con l’avvocato Ulpiano Morcavallo, ex Giudice della Corte Suprema di Cassazione. Lavorare insieme, per noi, significa non solo continuare ad aiutare coloro che si trovano in difficoltà ma anche fare sì che vengano apportate a livello nazionale ed europeo delle nuove leggi che tutelino i minori e il loro contesto familiare. Un impegno importante che ci siamo presi e che porteremo anche presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo.

Studio Legale Miraglia:

 

Sede di Modena

Tel. +39 059 822698

Fax +39 059 3366455

Cell. +39 388 1053958 ( solo in casi urgenti)

E-mail: info@francescomiraglia.it

E-mail: segreteria.studiomiraglia@gmail.com

PEC: francesco.miraglia@ordineavvmodena.it

Twitter; @miragliainfo

 

Torino: il tribunale schierato contro il minore? Sentenza paradossale che si oppone al diritto del minore alla propria famiglia

Torino: il tribunale schierato contro il minore?
Sentenza paradossale che si oppone al diritto del minore alla propria famiglia

Torino. Solo pochi giorni fa abbiamo commentato una sentenza ineccepibile del tribunale di Trento che aveva restituito i minori alla famiglia garantendo il loro diritto alla propria famiglia sancito dalla legge italiana, dalla Costituzione e dalle Convenzioni internazionali. Ma sembra che a Torino le cose non stiano proprio così.
Vediamo di sintetizzare questa vicenda che vede la Corte d’appello non solo “schierarsi” contro il minore, ma anche contro le parti e lo stesso Pubblico Ministero competente, arrivando persino a disporre “ex novo” un collocamento etero-famigliare del minore, andando ben oltre le proprie competenze. Infatti, anche un ragazzino al primo anno di giurisprudenza sa che una Corte d’appello non può emettere un decreto ex novo, ma deve solo valutare l’operato del tribunale di grado inferiore, in questo caso il Tribunale dei minorenni.
Non ripercorreremo tutta la storia di questo bambino e della sua mamma. Diciamo solo che per dei presunti problemi psichici della mamma e per degli altrettanto presunti disaccordi della stessa con i nonni materni, il bambino viene collocato presso una famiglia a 100 chilometri di distanza (cosa che puzza molto e solleva il sospetto di un tentativo dissimulato di adozione) arrivando persino a proporre la procedura di adottabilità. Grazie all’ottimo lavoro dell’avvocato Miraglia e dei suoi collaboratori la vicenda viene chiarita, tanto che si dichiarava non esservi luogo a provvedere sull’adottabilità del minore. Ed è qui che interviene come una mazzata a ciel sereno la decisione della Corte d’Appello che decide, di sua sponta, l’affidamento etero-familiare, sebbene il Pubblico Ministero, unico legittimato, oltre ai parenti del minore, non aveva formulato alcuna domanda in relazione all’instaurazione di un procedimento di volontaria giurisdizione e, tanto meno, rispetto alla disposizione di un affidamento etero-familiare del minore, limitandosi a richiedere la sospensione del procedimento di adottabilità ai fini dell’acquisizione di nuove valutazioni ed il ripristino della frequentazione tra il minore e la madre.
A questo punto alla madre non restava che rivolgersi alla Cassazione per contestare l’assurda sentenza della Corte di Appello. Il ricorso è stato quindi presentato dagli studi Francesco Miraglia del foro di Modena e Ulpiano Morcavallo del foro di Roma che recentemente hanno iniziato una proficua collaborazione nel settore della giustizia minorile.
E leggendo il ricorso si scorgono delle ulteriori gravi irregolarità a svantaggio del minore di soli 10 anni che ha sempre chiesto di ricongiungersi alla madre, anche secondo quanto riferito in sede di CTU: “Gli affidatari evidenziavano difficoltà a relazionarsi con [il bambino][…] in quanto D. si ribellava fisicamente, contestava apertamente il loro ruolo, richiamava il potere decisionale della madre … D. affermava di stare bene, pur dichiarando di voler tornare […] a vivere con la mamma, concetto ripetuto in più occasioni anche senza essere sollecitato dalla stessa”. Non si capisce quindi perché la Corte di Appello abbia voluto impedire, illegittimamente come illustrato sopra, il ricongiungimento con la madre.
Un’altra irregolarità riscontrata è la violazione del principio del necessario ascolto del minore, sancito da lungo tempo nell’ambito delle convenzioni sovranazionali in materia. Sebbene il bambino abbia meno di 12 anni, risulta dotato di capacità di discernimento, se è vero che delle sue esternazioni e opinioni, esposte in sede di CTU e di osservazione socio-psicologica, si è tenuto decisivo conto al fine di ravvisare la sussistenza di un solido legame affettivo con la madre e i nonni materni – sì da escludersi l’esistenza del presupposto fattuale per la dichiarazione dello stato di adottabilità – nonché con riguardo all’individuazione di asseriti sintomi di disagio riconducibili alla problematica relazione con la madre.
Oltre a non rientrare nelle sue competenze, la decisione della Corte in merito all’affidamento etero-familiare appare addirittura contraria alla legge. Infatti l’affidamento etero-familiare dovrebbe essere soltanto in funzione di sostegno alla famiglia di origine del minore nell’ottica di una progressiva opera di reinserimento dello stesso minore nella famiglia di provenienza, e dovrebbe prevedere condizioni di frequentazione quanto più possibile assidue tra il minore affidato e i familiari di origine per consentire la conservazione degli affetti familiari e agevolare il suo reinserimento nel contesto familiare originario. La previsione di una frequentazione minima tra il minore affidato e i familiari originari (madre e nonni materni, che sono gli unici soggetti ad avere partecipato costantemente al percorso di crescita del minore) si pone in patente contraddizione con la finalità del disposto affidamento etero-familiare, risultando per conseguenza irragionevole e difforme rispetto al dettato normativo.
Ed infine il giudice non sembra aver tenuto in debita considerazione gli elementi fattuali che gli sono stati presentati. Si sottolinea infatti l’inconsistenza degli elementi sorprendentemente valorizzati dalla Corte che, in definitiva, ha basato la propria decisione su un’affrettata e a-tecnica diagnosi di psicopatologia della madre del minore e sulla supposta sussistenza di un rapporto conflittuale tra quest’ultima e i suoi genitori, nonni materni del bambino, i quali invece in ogni momento dell’istruttoria sono risultati coltivare un profondo legame affettivo con il bambino e con la madre. La Corte invece, in questa sede, non ha preso in considerazione gli orientamenti affettivi del minore esplicitati anche verbalmente, cioè l’intenso e indistruttibile amore nei confronti della madre, che però, paradossalmente, sono stati considerati dal giudice di prime cure per escludere la sussistenza dello stato di abbandono morale. Inoltre rileviamo un’assoluta carenza di esame, da parte del giudice di appello, delle risultanze e degli esiti degli incontri tra il minore ed i nonni materni, il cui effetto rasserenante per il minore avrebbe dovuto condurre a un esito di pronto reinserimento del bambino nell’ambito familiare originario e, quantomeno, presso i nonni predetti.
Siamo certi che la Suprema Corte porterà ordine in questo garbuglio giurisdizionale riportando la vicenda sui binari normativi standard e soprattutto restituendo il minore alla sua famiglia come da lui ripetutamente richiesto. A volte basterebbe semplicemente ascoltare il minore. La legge lo impone, ma a volte i giudici, confusi nei freddi e complessi tecnicismi giuridici, non riescono ad applicarla nella sua semplicità.
 
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SVOLTA IMPORTANTE NEL CASO DELLA FAMIGLIA CAMPARINI. ACCOLTO IL RICORSO IN CASSAZIONE

COMUNICATO STAMPA

SVOLTA IMPORTANTE NEL CASO DELLA FAMIGLIA CAMPARINI. ACCOLTO IL RICORSO IN CASSAZIONE PER RIOTTENERE LA PROPRIA BAMBINA

Un ulteriore passo in avanti sembra compiersi nel processo che vede come protagonista la famiglia Camparini che, da oltre sei anni, sta combattendo per riottenere l’affidamento della figlia naturale, A.G. Il prossimo 13 maggio, infatti, la vicenda di AG sarà discussa dalla Corte di Cassazione prima sezione civile in udienza pubblica.
Il ricorso in Cassazione, è stato presentato lo scorso ottobre dall’avvocato Francesco Miraglia, del Foro di Modena, legale dei coniugi, ove ancora una volta si rivendicava la mancanza di qualsiasi presupposto di fatto e di diritto sulla dichiarazione di adottabilità di A. G..
Questa notizia – spiega Gilda Fontana – mi ha provocato mille emozioni. In un primo momento ho avuto un attacco di panico perché ho paura di illudermi per l’ennesima volta. Inoltre temo che questa situazione possa creare disagio a mia figlia. Ma poi, pensando al bene che le voglio, sono positiva. Non provo né rancore, né vendetta per coloro che sono intervenuti in questa vicenda. Ho fiducia nella giustizia nonostante tutto ciò che abbiamo vissuto sulla nostra pelle in questi anni. Mi colma di gioia pensare che c’è qualcuno che finalmente leggerà, con la dovuta attenzione, le carte processuali. Io continuo a lottare, non posso lasciare a metà questa battaglia perché so di avere ragione, non voglio che qualcuno si intrometta nella vita della mia bambina e della nostra famiglia. Nostra figlia ha il diritto di sapere chi è, di conoscere pregi e difetti del suo nucleo familiare. Questa consapevolezza mi dà la forza di continuare a combattere. Credo ancora nella giustizia divina e spero in quella umana grazie anche al coraggio e alla forza che, in questi anni, il mio avvocato mi ha sempre dato, consentendomi di non deprimermi e di andare avanti con dignità”.
“Siamo in un momento delicato e importante del processo, – sottolinea l’avvocato Francesco Miraglia anche perché il fatto che il ricorso sia stato, al momento dichiarato ammissibile e meritevole  di discussione pubblica ci fa ben sperare.
Una tappa importante quindi quella che stanno per vivere i coniugi Camparini, dopo un lungo calvario sia processuale che umano. Una vicenda, iniziata nel 2007, quando il Pubblico Ministero di Reggio Emilia, dott.ssa Maria Rita Pantani, chiede che venga effettuata una perquisizione all’interno dell’abitazione dei coniugi Camparini alla ricerca di sostanze stupefacenti. Durante l’intervento i Carabinieri non rinvengono nulla ma la loro attenzione, invece, si sposta sulla piccola A.G. che, all’epoca, ha due anni. I militari decidono di inviare un’informativa al Tribunale dei Minori di Bologna segnalando la presenza della minorenne e di un “presunto stato fatiscente dell’abitazione”. Come vuole la prassi, intervengono i Servizi Sociali che confermano quando precedentemente affermato dalle Forze dell’ordine pur senza recarsi in loco né tantomeno preoccupandosi di incontrare i genitori per capire la reale situazione familiare. In seguito, il 23 giugno 2008 il Tribunale di Bologna stabilisce che la piccola A.G. debba essere portata in un Istituto dove può vedere regolarmente i genitori sotto il controllo dei Servizi Sociali di Reggio Emilia. E sono proprio questi ultimi ad affermare, in seguito, che la bambina può ritornare in famiglia. Parere che non viene accolto dal Giudice minorile di Bologna. La situazione precipita nel 2010 quando Gilda Fontana e Massimiliano Camparini vengono a sapere che la loro bambina potrebbe essere affidata. Decidono quindi di portarla via dall’istituto in cui è collocata per poi riconsegnarla alle Autorità. Questo gesto li vedrà indagati per sottrazione di minore. A questo punto il Tribunale per i Minorenni di Bologna chiede che vengano fatti nuovi accertamenti. I genitori temono il peggio e il 16 luglio 2010 decidono di scappare in Svizzera con la bambina. Un atto che pagheranno con il carcere.