L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA
Secondo la sentenza il fatto non costituisce reato.
“Assoluzione perché il fatto non costituisce reato”. Questo quanto deliberato lo scorso 22 febbraio 2013 nell’aula del Tribunale di Mantova, presieduta dal Giudice Matteo Grimaldi, a seguito del processo che vedeva come protagonista l’avvocato Francesco Miraglia del Foro di Modena e l’Ordine degli Avvocati della stessa cittadina.
Oggetto del contendere: una lettera dal titolo “Abolire l’Ordine Avvocati?” che lo stesso Miraglia aveva inviato al quotidiano “La Gazzetta” di Modena” e che era stato pubblicato nella sezione cronaca, il 24 gennaio 2006. Nella missiva si faceva riferimento alle elezioni dei membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’anno 2006/2007 e veniva sottolineato: “E non per caso nel voluminoso programma dell’Unione, presentato da Prodi, figura in primo piano l’abolizione degli Ordini Professionali, nella fattispecie l’Ordine degli Avvocati, oramai considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono, non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con la giustizia lentissima, discriminante, ingiusta e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi. […] La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e a sottolineare, spesso, a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici. Con l’aggravante di aver recato offesa con il mezzo della stampa”.
Contenuto che aveva destato il malcontento di una ventina di avvocati che si erano quindi resi parte civile e accusato il loro collega di diffamazione richiedendo anche allo stesso il risarcimento dei danni.
Richiesta che però, il Tribunale di Modena ha respinto adducendo che malgrado sia chiaro che il destinatario reale e apparente delle affermazioni dell’imputato sia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, non vi siano comunque gli estremi del “delitto di diffamazione a mezzo stampa” in quanto l’avvocato Francesco Miraglia, come previsto dalla stessa Costituzione, ha esercitato semplicemente il proprio legittimo diritto di critica, come previsto dalla Costituzione italiana. In particolare nella sentenza si legge: “Nel caso di specie, risultano rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica, essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate dall’imputato un nucleo di veridicità (con particolare riferimento alla circostanza che “non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine”), essendo notorio come l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati sia condicio sine qua non per l’esercizio della professione forense: ovvero alla circostanza che effettivamente nel programma del partito politico citato nella missiva fosse prevista l’abolizione degli Ordini degli Avvocati. Risulta altresì rispettato il limite della continenza, non essendo state utilizzate espressioni trasmodanti in attacchi gratuiti e violenti all’Ordine degli Avvocati di Modena o adoperati termini gravemente oltraggiosi o di dileggio. Infine, deve ritenersi esistente l’interesse pubblico, provenendo le critiche all’Operato del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Modena da un soggetto iscritto al medesimo Ordine”.