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Giudice onorario del Tribunale minorile di Bologna risarcisce l’ Avvocato Miraglia

BOLOGNA.   Non sempre si può piacere a tutti, questo è un dato di fatto, ma esternare pesanti giudizi nel corso di una lezione a una scuola di specialità, oltre a non essere educato e corretto, è pure un reato. E se chi offende è un giudice onorario del tribunale per i minori di Bologna, chiamato a far rispettare la legge e a rispettarla per primo, almeno per dare il buon esempio, il fatto assume connotazioni ancor più gravi. Però è quanto è successo al noto avvocato Francesco Miraglia, da anni impegnato in aspre battaglie contro i poteri forti che, seppur deputati alla tutela dei minori, così non fanno e non è sempre il bene dei bambini quello che muove le loro azioni e le loro decisioni. Un comportamento che le è costato, oltre a una denuncia penale per diffamazione e a una causa civile, anche un risarcimento economico nei confronti del legale offeso.
I fatti risalgono a giugno del 2013, durante una lezione che l’allora giudice onorario del Tribunale bolognese stava tenendo ai quindici studenti al Corso in Psicologia giuridica minorile civile promosso dal CIPsPsIA (Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza) a Bologna.
Nell’illustrare il caso di Anna Giulia Camparini, portata via dai genitori mentre era in una struttura di accoglienza (vicenda trattata nel libro “Ridateci i nostri figli” edizione Il Fiorino 2012), la docente ha esternato, con un certo trasporto, critiche al modo di lavorare dello stesso Miraglia, osservando che la sua propensione a mettersi dalla parte dei genitori era sbagliato e ingiusto nei confronti dell’interesse dei minori,
Non solo, nella stessa lezione, il citato Giudice, spinto da un contrapposizione, a suo dire, tra il Tribunale e l’avv. Miraglia era arrivata ad esprimere  gravi illazioni.
Affermazioni pesanti, che una studentessa del corso, fino ad allora sconosciuta all’avvocato Miraglia, si è sentita in dovere morale di riferirgli e che hanno prodotto l’azione legale dell’avvocato nei confronti di questa giudice.
La vicenda si è risolta recentemente, prima di arrivare in giudizio: la dottoressa, ammettendo ogni responsabilità, si è detta disponibile a risarcire con una somma di quattromila euro l’avvocato Miraglia a totale tacitazione di tutti i danni patrimoniali, morali, biologici ed esistenziali patiti e per le spese legali da lui sostenute. A fronte del risarcimento, la causa civile sarà abbandonata e la querela rimessa.
La redazione Controvento
 
 

L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

L’AVVOCATO FRANCESCO MIRAGLIA ASSOLTO DALL’ACCUSA DI DIFFAMAZIONE NEI CONFRONTI DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MODENA

Secondo la sentenza il fatto non costituisce reato.

 
“Assoluzione perché il fatto non costituisce reato”. Questo quanto deliberato lo scorso 22 febbraio 2013 nell’aula del Tribunale di Mantova, presieduta dal Giudice Matteo Grimaldi, a seguito del processo che vedeva come protagonista l’avvocato Francesco Miraglia del Foro di Modena e l’Ordine degli Avvocati della stessa cittadina.
Oggetto del contendere: una lettera dal titolo “Abolire l’Ordine Avvocati?” che lo stesso Miraglia aveva inviato al quotidiano “La Gazzetta” di Modena” e che era stato pubblicato nella sezione cronaca, il 24 gennaio 2006. Nella missiva si faceva riferimento alle elezioni dei membri del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati per l’anno 2006/2007 e veniva sottolineato: “E non per caso nel voluminoso programma dell’Unione, presentato da Prodi, figura in primo piano l’abolizione degli Ordini Professionali, nella fattispecie l’Ordine degli Avvocati, oramai considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono, non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con la giustizia lentissima, discriminante, ingiusta e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi. […] La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e a sottolineare, spesso, a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici. Con l’aggravante di aver recato offesa con il mezzo della stampa”.
Contenuto che aveva destato il malcontento di una ventina di avvocati che si erano quindi resi parte civile e accusato il loro collega di diffamazione richiedendo anche allo stesso il risarcimento dei danni.
Richiesta che però, il Tribunale di Modena ha respinto adducendo che malgrado sia chiaro che il destinatario reale e apparente delle affermazioni dell’imputato sia il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena, non vi siano comunque gli estremi del “delitto di diffamazione a mezzo stampa” in quanto l’avvocato Francesco Miraglia, come previsto dalla stessa Costituzione, ha esercitato semplicemente il proprio legittimo diritto di critica, come previsto dalla Costituzione italiana. In particolare nella sentenza si legge: “Nel caso di specie, risultano rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica, essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate dall’imputato un nucleo di veridicità (con particolare riferimento alla circostanza che “non esistono opzioni nel senso di aderire o meno all’Ordine”), essendo notorio come l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati sia condicio sine qua non per l’esercizio della professione forense: ovvero alla circostanza che effettivamente nel programma del partito politico citato nella missiva fosse prevista l’abolizione degli Ordini degli Avvocati. Risulta altresì rispettato il limite della continenza, non essendo state utilizzate espressioni trasmodanti in attacchi gratuiti e violenti all’Ordine degli Avvocati di Modena o adoperati termini gravemente oltraggiosi o di dileggio. Infine, deve ritenersi esistente l’interesse pubblico, provenendo le critiche all’Operato del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Modena da un soggetto iscritto al medesimo Ordine”.

Duro attacco all’Ordine: avvocato assolto dopo sei anni

Il TRIBUNALe: esercitò il suo diritto di critica
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istit..
L’avvocato modenese Francesco Miraglia è stato assolto dopo sette anni dall’accusa di aver diffamato l’Ordine degli Avvocati Modena per un articolo pubblicati sulla Gazzetta nel quale accusava l’istituzione. Il giudice monocratico di Mantova Matteo Grimaldi ha sentenziato che Miraglia ha solo esercitato un diritto di critica, magari in modo pesante ma sicuramente in alcuni punti con un «nucleo di veridicità». La sentenza di assoluzione sarà discussa questa mattina al Consiglio dell’Ordine di Modena che deciderà se appellarsi oppure no. Il caso riguarda un articolo pubblicato sul nostro giornale il 24 gennaio dell’ormai lontano 2006 che commentava l’intenzione del Governo Prodi di abolire gli ordini professionali, «ormai – scriveva Miraglia – considerati inutili carrozzoni corporativi che difendono , non già l’interesse dei cittadini che hanno a che fare con una giustizia lentissima, discriminante e costosissima, ma un gruppo elitario di avvocati che usano l’Ordine in nome e per conto dei propri interessi». L’altro passaggio del suo articolo nel quale l’Ordine ravvisava una chiara diffamazione diceva: «La cosa grave è che per noi avvocati non esistono opzioni nel senso di aderire all’Ordine: siamo obbligati a pagare la tassa e sottostare spesso e volentieri a prepotenze e/o vendette di chi in quel periodo sta ai vertici». «In quel periodo», stando all’espressione di Miraglia, era a capo dell’ordine modenese l’avvocato Picchioni che vide in queste affermazioni una ingiuria al suo operato e a quello del Consiglio. Scattò in seguito la denuncia per diffamazione a mezzo stampa. Nel suo articolo Miraglia indicava come riferimento proprio l’ordine che in quei giorni stava rinnovando il vertice. Tuttavia, il giudice, pur riconoscendo «la gravità delle condotte attribuite» all’ordine, ritiene che Miraglia abbia di fatto esercitato un suo diritto di critica sancito da due articoli della Costituzione (51 e 21). Non solo: il magistrato rileva che la critica «in quanto espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica». Questo limite e l’assenza di attacchi o offese personali fanno sì che «risultino rispettati tutti i limiti dell’esercizio legittimo del diritto di critica essendo ravvisabile nelle espressioni utilizzate un nucleo di veridicità».
Carlo Gregori
04 marzo 2013