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Si faccia chiarezza sulla terzietà ed imparzialità del Consiglio Nazionale Forense nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale

Francesco Miraglia non ci sta e presenta un esposto al Ministro di Giustizia Marta Cartabia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e al Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia. A parte il provvedimento del CNF, sul quale è stato presentato ricorso in Corte di Cassazione, che si esprimerà in merito ˗ Francesco Miraglia è stato considerato ” il grande accusatore del sistema degli affdi”  in particolare con riguardo alla inchiesta ” Angeli e Demoni”  dal quotidiano ” Il Dubbio” pubblicato dalla Edizioni Diritti e Ragione, di proprietà dello stesso Consiglio nazionale forense. Nell’articolo “Radiazione per l’avvocato del “sistema Bibbiano” Francesco Miraglia viene definito “il grande accusatore del sistema affidi”, e già nell’incipit dell’articolo “Ancora ombre sul caso ‘Angeli e Demoni’”, si evince la continuità con la linea assunta dalla testata già alle prime notizie sull’inchiesta ed improntata alla delegittimazione dell’attività degli inquirenti e alla considerazione che tutto fosse stato orchestrato come una campagna politica diffamatoria contro i partiti di appartenenza degli amministratori territoriali coinvolti.

«Con questo esposto” dichiara Francesco Miraglia «chiedo quindi ai destinatari, ognuno per la propria competenza, di valutare la legittimità del comportamento del Consiglio Nazionale Forense e di verificare se la sua funzione giurisdizionale risulti esercitata in coerenza con il canone di necessaria terzietà oppure se sia funzionale alla delegittimazione di un’inchiesta penale, sfociata in un processo tuttora in corso, coinvolgente anche soggetti appartenenti a partiti politici che ricevono da tempo il favore impropriamente partigiano della linea editoriale caratterizzante la testata anzidetta». 

“Sarebbe grave, soprattutto per i cittadini, che il CNF, proprio per sua natura organismo di rappresentanza istituzionale dell’avvocatura italiana, e chiamato ad operare con asettica imparzialità, diventasse esso stesso parte in causa  con l’ obbiettivo di screditare una indagine penale, utilizzando la propria funzione giurisdizionale”.

 “Chiedo che su simili gravissimi comportamenti venga fatta ora chiarezza».

Francesco Miraglia

Roma – Modena, il 15 marzo 2021

 

Ill.mo Sig.

Ministro della Giustizia

Sua Sede

 

 

Ill.mo Sig.

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Sua Sede

 

Ill.mo Sig.

Procuratore Generale

c/o la Corte di Cassazione

 

per conoscenza:

Ill.mo Sig.

Sostituto Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di Reggio Emilia,

Sua Sede

Racc. a.r.

 

Oggetto: Esposto

 

Il Sottoscritto Francesco Miraglia (MRGFNC68M22L126X) ( PEC: segreteria.studiomiraglia@pec.it),  domiciliato in Modena via Rainusso n° 176/A , espone quanto segue.

 Il sottoscritto ha notoriamente profuso per anni il proprio impegno personale, civile e professionale per contrastare le coperture politiche di organizzazioni criminali e, soprattutto, allo scopo di combattere con fermezza l’esercizio di attività terapeutiche e le conseguenti azioni di “internamento” di minorenni a danno di questi e delle loro famiglie,  con scopo di lucro di enti privati convenzionati, laici e religiosi, avvantaggiati da provvedimenti amministrativi e giurisdizionali privi dei requisiti di motivazione, pertinenza al dettato normativo e coerenza con la garanzia del diritto al contraddittorio e all’effettività della di difesa.

Proprio nel periodo in cui quell’impegno si faceva più intenso e veniva supportato da particolare attenzione mediatica, in correlazione con l’indagine (denominata ‘Angeli e Demoni’) e poi con il processo sugli abusi dell’amministrazione e della giustizia minorile nei territori del Reggiano, il sottoscritto veniva attinto da provvedimento disciplinare di estromissione dall’ordine professionale forense, in relazione ad accuse del tutto estranee alle vicende sopra accennate e palesemente smentite in sede istruttoria.

Ne seguì l’ovvio e fiducioso ricorso impugnatorio al Consiglio Nazionale Forense, organo preposto alla funzione giurisdizionale di controllo sul legittimo esercizio dell’azione disciplinare a livello territoriale.

A motivo dell’impugnazione si invocavano le esigenze di corretta applicazione del regime temporale di efficacia delle disposizioni procedimentali, in base al principio tempus regit actum, nonché di nuova e seria disamina del materiale istruttorio, indebitamente pretermessa in prime cure.

Sorprendentemente, la decisione del Consiglio Nazionale Forense, quanto al profilo dell’efficacia intertemporale delle norme, decideva su un motivo impugnatorio mai proposto, incentrato sul mai invocato criterio di retroattività dello ius novum in favorem rei, senza pronunciarsi sull’invocata applicazione del principio generale di ripartizione degli ambiti temporali di efficacia delle norme; inoltre, quanto al compendio istruttorio, il C.N.F, non procedeva in alcun modo alla nuova e necessaria disamina, limitandosi ad asserire in modo apodittico l’esattezza dell’altrettanto generica e lacunosa valutazione di prime cure. In altri termini, veniva emessa una decisione che rendeva palese il mancato esame, sia pur a livello minimale, del fascicolo processuale.

Tanto si riferisce a titolo di premessa, senza pretendere alcuna intrusione delle Autorità in indirizzo sulla pur anomala decisione disciplinare, peraltro sottoposta ora al giudizio di legittimità.

Oggetto essenziale del presente esposto è invece quanto accaduto a pochi giorni dalla pronuncia del C.N.F., allorché sulla testata diffusa per via telematica, con denominazione “Il dubbio”, il cui riferimento proprietario è individuato documentalmente in una Fondazione costituita presso il C.N.F. e presieduta di diritto dal Presidente di detto Consiglio, è stato pubblicato un articolo (che si allega), intitolato “Radiazione per l’avvocato del ‘sistema Bibbiano’ ”.

L’incipit dell’articolo è formulato con le testuali parole: “Ancora ombre sul caso ‘Angeli e Demoni’ ”, in evidente continuità con la linea assunta dalla testata già alle prime notizie sull’inchiesta ed improntata alla delegittimazione dell’attività degli inquirenti e alla dequalificazione delle notitiae sceleris come mezzi di campagna politica diffamatoria contro le compagini partitiche di appartenenza degli amministratori territoriali coinvolti.

Nello stesso articolo, in immediata successione rispetto al significativo esordio dianzi riportato, si riferisce della “radiazione dell’avvocato modenese Francesco Miraglia, il grande accusatore del sistema affidi” (in riferimento agli affidamenti minorili illeciti costituenti oggetto dell’inchiesta evocata).

Si fa poi espresso richiamo alla pronuncia del C.N.F. (peraltro non accessibile ad altri che ai diretti interessati, per espresso disposto contenuto nella sentenza). Nel medesimo contesto, l’autore dell’articolo prende posizione sulla coeva vicenda relativa alla rimozione del Procuratore della Repubblica di Reggio Emilia per la supposta frapposizione di ostacoli all’inchiesta con l’ipotizzato intento di favorire il partito politico di appartenenza degli amministratori coinvolti: sul punto, l’autore stesso constata immediatamente come quel partito fosse stato “demonizzato durante tutta la campagna elettorale per le elezioni regionali in Emilia Romagna”.

L’articolo è corredato da una fotografia del sottoscritto e, in taglio più grande, da una fotografia relativa a una nota manifestazione pubblica contro gli abusi istituzionali sui minorenni, immediatamente riconducibile alle pubbliche critiche all’esercizio della funzione minorile nel territorio reggiano, riguardate nell’ottica dell’articolo come atti di ‘demonizzazione’ della parte politica maggiormente coinvolta.

Ebbene, a prescindere dal carattere paradossale ed evidentemente parziale dei contenuti dell’articolo (che non preclude, ovviamente, il diritto alla libera espressione), appare distonico con i principi di garanzia di terzietà degli organi giurisdizionali (qual è, per giurisprudenza costante, il C.N.F. nell’ambito del vaglio sulle decisioni disciplinari dei consigli territoriali) che un giornale, riconducibile alla proprietà dell’organo giudicante, tratti vicende decise da detto organo nell’esercizio della sua funzione (pur gravemente erroneo ed ancora posto sub iudice dinanzi alla Corte di legittimità), per di più ponendo in correlazione la decisione giurisdizionale con una presa di posizione politica riferibile alla testata e, correlativamente, alla sua proprietà, oltre tutto con scopi di arbitraria, generica e faziosa delegittimazione di un’inchiesta sfociata in un processo penale tutt’ora in corso.

Tanto esposto e considerato, si richiede che gli organi in indirizzo vogliano, ciascuno nell’ambito delle proprie e rispettive attribuzioni funzionali ed istituzionali, acquisire e rendere chiarimenti, nonché assumere le dovute consequenziali iniziative sulle seguenti questioni:

se la terzietà del Consiglio Nazionale Forense, rispetto alla relativa funzione giurisdizionale in ambito disciplinare, sia garantita allorché le decisioni assunte nell’esercizio di detta funzione vengano fatte oggetto di divulgazione e adesione da parte della testata telematica denominata ‘Il dubbio’ ed ivi correlate alla caratterizzante linea politico editoriale della testata, di cui è proprietaria una fondazione costituita presso il C.N.F. e presieduta di diritto dal Presidente di detto Consiglio;

se, con espresso riferimento al caso di specie e in considerazione della completa estraneità della decisione assunta dal C.N.F. rispetto alle risultanze istruttorie e persino ai contenuti dell’atto impugnatorio, la menzionata funzione giurisdizionale risulti esercitata in coerenza con il canone di necessaria terzietà ovvero sia stata sottoposta ad una diversione con funzione di delegittimazione di una inchiesta penale sfociata in un processo tutt’ora in corso e che vede coinvolti anche soggetti appartenenti a partiti politici che ricevono da tempo, anche con riferimento alla medesima inchiesta, il favore impropriamente partigiano della linea editoriale caratterizzante la testata anzidetta.

Si chiede l’ audizione del sottoscritto sui fatti sopra esposti.

Allegato ut supra.

Con ossequi,

Francesco Miraglia