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Trieste: scatta lo sfratto, finisce in strada a 93 anni

Condannata a lasciare l’alloggio in cui vive dal 1968, ora nuda proprietà del figlio, per pagare le cure alla sorella malata di Piero Rauber

TRIESTE Era l’ormai lontanissimo 1968 quando Angiola C., allora quarantaquattrenne, venne ospitata con il figlio Alessandro dalla sorella Francesca e dal cognato nel loro appartamento in uno degli alti palazzi vicini al carcere del Coroneo. Furono, a loro modo, una famiglia. Di quelle allargate. Mamma, figlio, zia e zio.
Tutti insieme appassionatamente, per una vita intera, al punto che poi, nel 2002, la zia, la vera padrona di casa, decise di intestare al nipote Alessandro la nuda proprietà dell’abitazione in cui sarebbero rimaste lei come titolare dell’usufrutto e sua sorella, la mamma dello stesso Alessandro, di fatto ospite inamovibile. Una vita intera, appunto, che adesso però, dopo quasi 50 anni, reclama il conto con gli interessi, nel nome di un mondo in cui, con buona pace dei legami familiari e affettivi, ogni cosa ha, deve avere un prezzo.
Il prossimo 31 marzo infatti, a 49 anni da quel trasloco, Angiola – che di anni ne avrà 93 – dovrà andarsene da lì. Sfrattata per legge dalla casa in cui sua sorella l’aveva accolta quando lei era una mamma sola bisognosa d’aiuto, una casa che oggi appartiene proprio a suo figlio e per la quale chiaramente mai ha pagato un affitto. Non solo: al di là della necessità di doversi cercare un altro alloggio, ragione per cui le vengono riconosciuti questi quattro mesi, «termine congruo per il reperimento di una sistemazione alternativa», dovrà anche pagare un forfait quantificato dal Tribunale in 3.750 euro, ovvero il totale di 250 euro mensili a partire da gennaio 2016.
Motivo: la sorella, da quattro anni a questa parte, ha perso la propria autosufficienza a causa di una malattia fortemente invalidante e si ritrova ospite in una casa di riposo i cui servizi, con una pensione da poco più di 600 euro al mese, non riesce ovviamente a onorare. Quell’appartamento, quindi, va messo a rendita sotto forma d’affitto per consentire l’ospitalità della sorella di Angiola, che detiene come si è detto l’usufrutto, nella residenza per anziani. E nulla possono né il figlio di Angiola, titolare della nuda proprietà, né tantomeno la stessa Angiola.
Così ha deciso l’altro giorno il giudice del Tribunale civile di Foro Ulpiano Anna Fanelli, che ha accolto parzialmente il ricorso avanzato dall’avvocato Maria Grazia Tedesco per conto dall’avvocato Antonella Mazzone – amministratore di sostegno di Francesca P. autorizzato in questo senso dal giudice tutelare – che chiedeva che Angiola fosse condannata ad andarsene immediatamente da quella casa e a pagare 22mila euro a titolo di indennità di occupazione dal gennaio del 2013, quando la sorella si era trasferita nella casa di riposo, fino all’aprile scorso, oltre ai soliti interessi legali, alle rivalutazioni e a 550 euro mensili per ogni mese successivo.
I presupposti del ricorso, come si legge nell’ordinanza del giudice Fanelli, spaziano da un debito accumulato da Francesca C. nei confronti della casa di riposo da circa 30mila euro a un decreto ingiuntivo da oltre cinquemila euro per spese condominiali non pagate dalla sorella.
“Io quella casa l’ho vissuta, l’ho pulita, arredata”, ha raccontato in lacrime Angiola in udienza, «disperata», come racconta il suo difensore, l’avvocato Francesco Miraglia del foro di Modena, che annuncia che farà reclamo contro tale ordinanza. Il legale sostiene infatti la plausibilità di un sopravvenuto diritto reale di abitazione.
Non riconosciuto però in primo grado dal giudice Fanelli, secondo cui «è ragionevole pensare che» la sorella di Angiola, che oggi «a causa del deficit cognitivo di cui soffre non è più in grado di esprimere alcunché», «avrebbe voluto in primis chiedere alla sorella quantomeno un contributo alle spese e poi anche riavere la casa, per poterla magari locare».
O Angiola paga dei “sazi” arretrati o viene sfrattata, insomma. «Questa è una giustizia forte coi deboli e debole coi forti», tuona l’avvocato Miraglia. Che si chiede: «Dove andrà la signora con l’esigua pensione che percepisce, se non finire a carico dei Servizi sociali comunali, che saranno obbligati quindi a trovarle e a pagarle un altro alloggio?
Oppure si ritroverà in carico al figlio, unico
parente che le sia rimasto in vita, che comunque è il reale proprietario di quella casa che lei è costretta a lasciare? A questo punto, per aiutare questa donna, che dobbiamo fare? Aprire una sottoscrizione e una raccolta fondi? Siamo all’inverosimile».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte di Appello di Trento contro le " adozioni mascherate"

L’avvocato Miraglia: “Finalmente riconosciuta la cattiva pratica di alcuni Servizi sociali italiani”

 

 

TRENTO. Per la prima volta un giudice invita i Servizi sociali a reinserire gradatamente un minore all’interno della famiglia di origine e a evitare “adozioni mascherate” da affido. L’importante e innovativo precedente è stato inserito in una recente sentenza emanata dalla Corte di Appello di Trento, presieduta dal giudice Fabio Maione. «Un grande risultato» per l’avvocato Miraglia del Foro di Moderna, che da anni si batte contro la difficoltà delle istituzioni a far rientrare i bambini nei nuclei familiari originari, prolungando oltre misura la loro permanenza presso coppie affidatarie.

Nonostante la sentenza rigettasse il ricorso presentato proprio dall’avvocato Miraglia in nome dei suoi assistiti (i familiari di una bambina allontanata due anni orsono dai propri genitori), la dichiarazione contenuta nella sentenza è “storica” e crea un precedente in occasione di pronunciamenti futuri, in quanto introduce il concetto che i bambini, ove le famiglie di origine abbiano dimostrato di essere idonee ad accogliere nuovamente il minore al loro interno, questi devono rapidamente tornare in seno al nucleo familiare originario.

La storia che ha dato origine alla sentenza, ha come protagonista una bambina, che attualmente ha otto anni, affetta da problematiche psichiatriche, così come i suoi stessi genitori, che non vengono giudicati pertanto idonei ad occuparsi di lei e a crescerla in un contesto equilibrato.

La piccola viene quindi allontanata da casa e affidata a una famiglia e inizia un percorso con i servizi di Neuropsichiatria infantile. Nel frattempo i genitori vengono convinti dall’avvocato Miraglia a sottoporsi a un percorso psicologico, che porta la madre verso la totale guarigione e il padre a mantenere mensilmente gli incontri con i terapeuti.

«Questi genitori hanno dimostrato ampiamente di tenere a se stessi, ma in particolar modo alla loro figlioletta» prosegue il legale di famiglia, «seguendo con costanza e successo un percorso terapeutico pur di riaverla con sé. Hanno quindi le caratteristiche adatte per accogliere nuovamente la figlioletta in casa e prendersi cura di lei». Ma nel 2013 il Tribunale per i minorenni di Trento, su ricorso del Pubblico Ministero, aveva disposto l’apertura della procedura di adottabilità della bambina, bloccata poi dalla sentenza di non luogo a procedere emessa dal Tribunale nel 2014. I familiari (zii e nonni) attraverso l’avvocato Miraglia erano quindi ricorsi in Appello per ottenere l’affidamento della piccola, ma la Corte ha stabilito che la famiglia affidataria è in questo momento il contesto migliore per gestire le problematiche della bambina. Ciò nonostante la Corte ha invitato i Servizi sociali a porre «massima attenzione – si legge testualmente nella sentenza – affinché l’affidamento familiare in corso non sia trasformato in una adozione di fatto e quindi nel consentire appena possibile un percorso volto a favorire la ripresa dei rapporti familiari».

«Al di là dal rigetto del ricorso» conclude l’avvocato Miraglia, «possiamo considerare la sentenza come una “vittoria”: per la prima volta un giudice ha condiviso la nostra posizione, mettendo in guardia contro la facilità di certi Servizi sociali a lasciare in affidamento i bambini, giudicandola la soluzione più idonea, invece di favorire il reinserimento dei minori all’interno delle loro famiglie naturali. Il rientro in famiglia deve essere il fine primo di ogni provvedimento di allontanamento e deve pertanto avere, salvo casi gravi, carattere di temporaneità».

 

 

La redazione