Tribunale per i Minori Tag

  • Sort Blog:
  • All
  • Articoli Recenti
  • Comunicati stampa
  • Design
  • Evidenza
  • GALLERIA
  • In Evidenza
  • L'inchiesta
  • L'indiscreto
  • La giustizia e la mala giustizia
  • La Vetrina
  • Le vostre storie
  • Minori
  • Modern
  • Primo Piano
  • Principale home
  • Psichiatria
  • Scelta di campo
  • Sentenze
  • Senza categoria

aggiornamenti sul caso della ragazzina scappata-dalla comunita di Milano

Milano 23 Novembre 2023, rifacendoci alla notizia uscita poche settimane fa, inerente al caso, di una minore, tolta alla famiglia, e rinchiusa in una casa famiglia, ed in seguito fuggita dalla struttura, per ricongiungersi alla sua famiglia, che è assistita dall’Avvocato Miraglia, in seguito all’ultima udienza, sono emersi nuovi aggiornamenti in merito a questo, di cui a breve daremo notizia.

Avvocato Miraglia : “Dopo tanta sofferenza, siamo molto soddisfatti, per questa grande vittoria, come stabilito dal Tribunale per i Minorenni di Milano, che non solo ha confermato, e disposto la collocazione della ragazzina presso la propria famiglia, ma ha anche “liberato” l’altra sorellina, (anch’essa rinchiusa in una comunità), che potrà godere, in un primo momento, d’incontri liberi, con la sorella e la famiglia, in presenza di un educatore, (incontri che prima non gli erano concessi in maniera libera), ed inoltre anche questa sorellina, in seguito potrà rientrare in famiglia”.
A breve tutti gli aggiornamenti.

Caso Bibbiano: un po’ di chiarezza sulla vicenda e i reati commessi dagli imputati

Qualche mese fa si è tenuta l’udienza preliminare riguardante il caso Bibbiano. La sentenza ha determinato la condanna di Claudio Foti, psicologo e psicoterapeuta del centro studi Hansel e Gretel, l’assoluzione di  Beatrice Benati, nonché il rinvio a giudizio di vari operatori sociali e impiegati nella Pubblica Amministrazione. Le accuse riguardano tentato delitto, violenza privata, frode processuale, abuso d’ufficio e concorso di persone nel reato, alle quali si aggiungono diverse aggravanti.

Le indagini relative al presente caso sono iniziate alla fine dell’estate del 2018, a seguito dell’aumento del numero di denunce riguardanti possibili abusi sessuali e violenze ai danni di minori in carico ai servizi sociali dell’Unione Val d’Enza, un consorzio di sette comuni emiliani di cui fa parte anche Bibbiano. L’inchiesta, che ha avuto ampia risonanza mediatica sotto il nome di “Angeli e Demoni”, ha portato alla luce un sistema illecito di affidamento di minori nel comune, attuato attraverso la manipolazione delle testimonianze dei bambini da parte degli operatori sociali. Molti aspetti della vicenda sono ancora poco chiari.

Per fare un po’ di chiarezza, la psicologa Benati è stata chiamata a rispondere dei reati di tentata violenza e di violenza privata (art. 610 del codice penale) nei confronti di una minore, alla quale avrebbe fatto credere di essere vittima di abusi da parte del compagno della madre. A questo proposito, avrebbe poi cercato di convincere la signora a non intraprendere una convivenza con il fidanzato, minacciandola di dare la figlia in affido qualora non avesse interrotto la frequentazione (condizione si è effettivamente verificata durante le vacanze natalizie). Il delitto sarebbe stato aggravato dall’abuso delle circostanze di tempo, luogo e persona (art. 61, n. 5, 9 e 11 c.p.) dal momento che la mamma sarebbe stata psicologicamente debole e non in grado di difendersi, oltre che dall’abuso di autorità dovuto al ruolo di assistente sociale di riferimento e dall’abuso di poteri derivanti dal pubblico servizio esercitato. Tuttavia, non è stata rinvenuta prova concreta delle minacce lamentate dall’accusa, nemmeno nelle stesse dichiarazioni della madre (parte offesa). La stessa minore aveva accettato senza proteste la proposta di trascorrere in affido le vacanze di Natale, per altro senza che fossero precluse le visite e i contatti con i familiari. Ne consegue che la Benati si è limitata a svolgere il proprio lavoro, propendendo per la soluzione che le sue valutazioni da professionista ritenevano migliore per la minore. In considerazione del fatto che già il GIP in sede cautelare non aveva riscontrato gravità indiziaria, l’imputata, che aveva fatto domanda di rito abbreviato, è stata assolta con formula ampia poiché il fatto non sussiste.

Lo stesso non si può dire per Foti. Accusato in primo luogo di frode processuale, è stato chiamato a rispondere per aver alterato lo stato psicologico ed emotivo di una minore con l’obiettivo di ingannare il CTU e il Tribunale dei Minorenni di Bologna nel procedimento atto a valutare la responsabilità genitoriale dei suoi familiari. Nello specifico, lo psicoterapeuta avrebbe convinto la minore di subire molestie da parte del padre, radicando in lei il rifiuto di incontrarlo. A tal proposito, si sono verificate diverse incongruenze tra le dichiarazioni rilasciate dai consulenti del PM e da quelli della Difesa, i quali, in seguito, non solo non hanno minimamente tentato di giustificare la sincerità delle loro affermazioni, ma hanno addirittura mostrato di essere a conoscenza della loro scorrettezza. Vi è poi la prova, dall’analisi della trascrizione delle sedute, della mutazione dello stato psicologico della minore, che ha sviluppato nel tempo un forte odio nei confronti del padre, pur specificando di non avere alcuna certezza in merito agli episodi di abuso che sarebbe stata spinta a ricordare. Tuttavia, l’evidenza del disturbo psicologico causato nella paziente, l’intenzionalità delle difformità nelle dichiarazioni dei consulenti della Difesa e la certa conoscenza del procedimento civile in corso da parte di Foti, pur essendo elementi necessari per determinare il compimento del reato, non sono sufficienti per la condanna dell’imputato: infatti, sembra che abbia voluto solamente rimarcare le sue abilità di psicoterapeuta, in grado di riportare alla luce ricordi anche a distanza di anni, quasi come se si trattasse di un atto di personale virtuosismo piuttosto di una voluta frode.

Assolto da tale accusa, è stato comunque condannato per l’inflizione di lesioni personali gravi nella suddetta minore, provocate da un errato uso della tecnica EMDR. Quest’ultima utilizza i movimenti oculari o altre forme di stimolazione alternata destro/sinistra al fine di perseguire il recupero di ricordi già presenti nella memoria del paziente, ma oscurati in quanto traumatici. Considerato questo presupposto, l’applicazione di tale tecnica nel presente caso risulta inappropriata, in quanto la minore non ha mai affermato con certezza l’avvenimento di un eventuale abuso. La stessa presidente dell’associazione “EMDR Italia” ha confermato la violazione dei protocolli EMDR da parte di Foti, oltre a sottolineare l’inappropriatezza del ripetuto intervento dell’imputato nel corso delle sedute, che formulava ipotesi, interpretava e faceva domande incalzanti e suggestive per ottenere a tutti i costi le risposte attese dalla paziente. È da sottolineare, poi, che non sono stati per nulla trattati i numerosi eventi drammatici che hanno effettivamente segnato la crescita della minore e che potevano essere ragionevolmente considerati la reale causa del suo disagio. Questo errato modo di procedere avrebbe provocato un disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia, nonostante la difesa abbia minimizzato la lesione sostenendo che si trattasse piuttosto di un “disturbo post-traumatico da stress” (senza tuttavia negarla). In accordo all’art. 41 c.p. (concorso di cause), è accertata la materialità del reato, a cui si aggiunge la sussistenza dell’agire doloso (volontarietà delle lesioni cagionate) nella forma del dolo diretto (ovvero nel caso in cui le conseguenze della propria condotta, benché non perseguite intenzionalmente, siano certe o altamente probabili). Infatti, le competenze tecnico-professionali e l’esperienza di FOTI non lasciano spazio al dubbio della sua inconsapevolezza.

L’imputato risulta condannato anche per aver partecipato, quale concorrente extraneus, al reato di abuso di ufficio. Infatti, le sedute di terapia da lui organizzate venivano condotte presso i locali pubblici de “La Cura” a Bibbiano, affidati alla società e centro studi S.I.E. srl/Hansel e Gretel ONLUS (di cui l’imputato era rispettivamente amministratore delegato e direttore scientifico) in assenza di regolare appalto (in violazione della normativa in tema di affidamenti pubblici ed in particolare in violazione dell’art. 36 c.2 lett. a) e b) D.Lgs 50/2016). Infatti, gli operatori dell’Unione avrebbero dovuto adottare un provvedimento di affidamento diretto sottosoglia per i primi tre anni di servizio e, successivamente, attribuirlo attraverso una regolare procedura di evidenza pubblica, ma nessuno dei due procedimenti è stato attuato. La Difesa ha giustificato tale condotta attraverso l’istituto della co-progettazione, consentito in alternativa alla tradizionale gara d’appalto dalla L. 328/2000. Tuttavia, solo la ristrutturazione dell’allestimento dei locali è stata determinata legalmente in questo modo, mentre il servizio di psicoterapia veniva effettuato dalla Hansel e Gretel senza alcun atto formale che ne dimostri l’affidamento (oltre al fatto che la Hansel e Gretel, divenuta poi una società di capitali, la S.I.E. S.r.l., non avrebbe potuto prendere parte all’istituto di co-progettazione poiché era più un’organizzazione non lucrativa). Il concorso di Foti è confermato dai rapporti privilegiati che intratteneva con gli altri imputati, stretti negli anni grazie alla condivisione della medesima base ideologica e che hanno portato alla realizzazione di progetti comuni (l’associazione “Rompere il Silenzio – Far Crescere il Futuro” e il progetto “Utopia” per l’accoglienza di minori vittime di maltrattamenti e abusi”). È poi evidente che lo psicoterapeuta fosse perfettamente consapevole dell’illegittimità del sistema di pagamento delle sedute, congegnato appositamente per mascherare un’ingiustificata erogazione di denaro pubblico agli psicoterapeuti della Hansel e Gretel. Infatti, la psicoterapia è una prerogativa esclusiva dell’ASL, quindi non esternalizzabile ad un ente locale, in particolar modo laddove non esista una procedura ad evidenza pubblica sull’affidamento del servizio. In particolare, gli psicoterapeuti proponevano il prezzo di 135€ per 45 minuti di seduta, ben superiore alla media (anche in rispetto a quello applicato nella loro di sede di Moncalieri), pagato attraverso l’interposizione fittizia delle famiglie affidatarie, obbligate a fare un bonifico una volta ricevuto il contributo dell’affido (a cui veniva aggiunto il prezzo della seduta). Da ciò se ne ricava il cospicuo profitto assicurato alla società dell’imputato, nonché l’altrettanto consistente danno economico per la Pubblica Amministrazione.

Dopo aver richiesto il rito abbreviato, Foti è stato condannato a 4 anni di reclusione, oltre all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla sospensione dall’esercizio della professione di psicologo e psicoterapeuta per 2 anni. Non si sono verificate circostanze attenuanti della pena in quanto l’imputato non ha mai dimostrato segni di resipiscenza e, anzi, ha mantenuto per l’intera durata del processo un comportamento censurabile, tentando perfino di ingannare il PM manipolando prove e testimonianze.

Oltre alla condanna di Foti e all’assoluzione della Benati, il Giudice ha sentenziato il rinvio a giudizio per diversi operatori dei servizi sociali e impiegati della Pubblica Amministrazione per una “complessa, continuativa e insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni” di competenza dell’Unione dei Comuni della Val d’Enza. È ricavabile dagli atti anche il coinvolgimento del sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti, che ha sempre promosso il progetto “La Cura”, anche a livello nazionale davanti ad autorità ecclesiastiche e alla Commissione Infanzia in Senato, ed era consapevole fin dall’inizio dell’affidamento “di fatto” del servizio di psicoterapia.

Il percorso per portare alla luce l’intera verità della faccenda e la responsabilità degli effettivi colpevoli è ancora lungo e tale sentenza non è che la prima parte di un processo ancora da portare a termine. Tuttavia, è bastevole a dimostrare la riprovevole condotta proprio di chi dovrebbe essere in prima linea per la tutela e l’aiuto dei più fragili. L’errata applicazione delle tecniche terapeutiche ha provocato danni irreversibili nei pazienti, quali l’incapacità di ricostruire la propria storia passata, la propria identità, la relazioni con i genitori e il proprio ruolo nei rapporti con l’Altro. La psicoterapia dovrebbe aiutare a risignificare la storia della propria vita e migliorare il benessere personale; questa storia dimostra il sovvertimento dell’obiettivo principale del trattamento terapeutico, trasformandolo da pratica curativa ad una violenza ingiustificata, oltre alla diffusione di un errato pregiudizio nei confronti di quello che invece è stato studiato per essere un mezzo efficace e benefico. Proprio per questo fare chiarezza sulla vicenda è fondamentale, così che venga ristabilita la fiducia in un sistema di assistenza che è in realtà fondamentale per la tutela delle famiglie e dell’intera cittadinanza.

Dopo anni in affidamento ragazzina presenta gravi turbe psichiche

I genitori querelano i Servizi sociali per maltrattamenti e circonvenzione d’incapace

MILANO (10 Dicembre 2021). Accusa il padre di ogni nefandezza possibile, scappa dalla comunità e dice di voler andare a stare con un rapper americano che asserisce di conoscere: una ragazzina di 12 e 9 mesi anni ospite di una comunità milanese è chiaramente in stato di profonda crisi e disagio. Prima di entrare in comunità un paio di anni fà era una ragazzina normalissima, che adorava i genitori, specialmente il padre. Che adesso non vuol nemmeno vedere. Cosa è successo in quella comunità da farla cambiare così tanto? «È stata sporta una denuncia per circonvenzione d’incapace – racconta l’avvocato Miraglia, legale dei genitori – e ne sarà presentata una anche per maltrattamenti: se la ragazzina da tre anni e 6 mesi si trova in comunità e da un anno le viene impedito di vedere i genitori, è chiaro che non può certamente essere incolpata la famiglia e che sono i Servizi sociali i responsabili di questo cambiamento, grave e pericoloso».

Tutto comunica quando la madre si confida con un’assistente sociale, asserendo che il marito la maltratta. I Servizi sociali, dopo la denuncia chiedono ed ottengono l’allontanamento  delle ragazzine e vengono collocate in una comunità. Nel frattempo il padre viene scagionato in Cassazione da ogni accusa, risultata priva di fondamento, e mentre una figlia rientra a casa, l’altra resta in comunità. «Comprovata l’innocenza del padre – prosegue l’avvocato Miraglia – abbiamo informato i Servizi sociali: eravamo alla vigilia di un incontro tra la ragazzina e i genitori, che fino a qualche giorno prima era entusiasta di rivederli dopo tanto tempo. Ma è stata enorme la sorpresa nell’apprendere che la bambina si rifiutava improvvisamente di vedere il papà, insultandolo, raccontando di avere paura di lui, di ricordare episodi orribili. Poche ore sono bastate per cambiare così l’atteggiamento di una persona?». Verrebbe quasi da pensare che i Servizi sociali, per giustificare il loro errato operato, l’abbiano plagiata mettendola contro la famiglia?

L’influenza del Servizio sociale sulla ragazzina ha portato ad un inesorabile e costante allontanamento della minore dai genitori: il servizio, anziché agevolare i rapporti tra la ragazzina e la famiglia di origine, ha tentato in ogni modo possibile di allontanare e spaventare la minore, che ha sviluppato atteggiamenti oppositivi nei confronti dei genitori, che in tanto mesi di lontananza nulla possono averle fatto. «E se fin qui è plausibile la circonvenzione d’incapace – conclude l’avvocato Miraglia – si profila il maltrattamento per quanto questa ragazzina ha manifestato recentemente: una bambina tranquilla si è trasformata in una persona ingestibile, per stessa ammissione dei Servizi sociali. Quando parla ormai delira ed è arrivata a fuggire  più dalla comunità affermando di voler andare a vivere con un rapper americano che dice di conoscere. È chiaro che la bambina sia malata e a farla ammalare sono stati i Servizi sociali, la comunità e soprattutto la lontananza della sua famiglia. In altre parole i miei assistiti avevano una figlia sana per ritrovarsi una figlia gravemente ammalata. Chi pagherà per tutto questo?».

Penso che sia giunto il momento di dire basta a queste situazioni di sofferenza e strumentalizzazioni in nome di una presunta tutela dei minori. Ci auguriamo di un immediato intervento del Tribunale per i minori prontamente informato sullo stato precario di questa bambina e dell’operato del servizio sociale.

Il Tribunale per i Minorenni di Milano avrà il coraggio di mettere in discussione l’operatore del servizio sociale magari trasmettendo gli atti alla Procura della Repubblica o come temiamo addosserà la colpa ai genitori che non vedono la figlia da quasi un anno?

Ai posterei ardua sentenza!!!